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Gloazzo

Conferma amministratore e usufruttuario

Buon giorno,

 

vorrei sapere se l'usufruttuario può votare per la conferma dell'amministratore o se può farlo solo il nudo proprietario.

Grazie

certo, ma c'è una discussione nel mio condominio su cosa sia la ordinaria amministrazione. A mio avviso la conferma non rientra fra le innovazioni, nè ricostruzioni nè fra le manutenzioni straordinarie. Pertanto a mio avviso tale voto spetti all'usufruttuario non al proprietario. Vero?

Il punto è che il proprietario non c'è quasi mai e quindi alle riunioni viene l'usufruttuario. Ora un condomino vuole fare annullare la votazione dell'amministatore perchè secondo lui non poteva votare. Trovo assurdo fare un'assemblea straordinaria sono per la riconferma che poi neppure ci sarà perchè saranno presenti 10 condomini su 50!

Posto quanto già citato da Vanni. L'art. 67 dacc è chiaro. La nomina, conferma dell'amministratore è ordinaria amministrazione.

 

Marco

E allora perchè l'avvocato a cui si è rivolto dice con tanto di lettera che l'usufruttuario in base all'art 1005 c.c. non può votare per la riconferma dell'amministratore? E dato che io in quell'occasione ho fatto da presidente (visto che non lo voleva fare nessuno!) rischio di essere perseguita penalmente perchè avredi dovuto vietare all'usufruttuario di votare. Ho passato ore su internet per trovare argomenti e articoli di esperti che dicessere il contrario, ma non li ho trovati. In base a cosa posso affermare che la nomina dell'amministratore è un atto di ordinaria amministrazione e non straordinaria come dichiara l'avvocato civile?

L'art. 1005 c.c. parla di riparazioni straordinarie e non di nomina dell'amministratore che è una figura imposta da legge.

Come presidente non rischi alcun che di penale perchè non c'è alcun reato nel comportamento dell'assemblea in specie.

Eventualmente, qualora lo riterrà opportuno, il condomino dissenziente potrà richiedere l'annullamento della delibera (ma sarà lui a dover adire le vie legali) e, a parer mio, non la otterrà

 

Marco

Scritto da perfecto il 05 Nov 2009 - 22:45:38:Posto quanto già citato da Vanni. L'art. 67 dacc è chiaro. La nomina, conferma dell'amministratore è ordinaria amministrazione.
Tanto "ordinaria amministrazione" non direi, poichè l'amministratore si nomina con la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc (quindi straordinaria), per la sola riconferma c'è invece la Sentenza del Tribunale di Roma Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701 (2° conv. 1/3 e 1/3), ma è pur sempre la decisione di un Tribunale che non fa Legge.

Concordo invece con il tuo post successivo, in quanto il condomino dissenziente può (se vuole) chiedere l'annullamento della delibera (se il voto dell'usufruttuario sia stato determinante) nei tempi e modi dell'art. 1137 cc, sarà poi il Giudice che stabilirà se ci sono i presupposti.

La nomina o conferma dell'amministratore, anche se prevede una maggioranza superiore alle delibere di carattere ordinario a parer mio non è una operazione di straordinaria amministrazione e non è certo assimilabile alle disposizioni di cui all'art. 1005 cc. Rammentiamo che la nomina/conferma dell'amministratore avviene ogni anno durante l'assemblea ordinaria.

 

Marco

Scritto da perfecto il 06 Nov 2009 - 13:38:58:... Rammentiamo che la nomina/conferma dell'amministratore avviene ogni anno durante l'assemblea ordinaria.
Questo fatto non conferma nulla, durante l'assemblea ordinaria non si deliberano solo le spese ordinarie, ma pure le straordinarie, non è mica vietato, l'art. 67 Dacc non stabilisce chiaramente il diritto di voto per la nomina/revoca/riconferma dell'amministratore ne all'usufruttuario ne al nudo proprietario, dice semplicemente;

 

... L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono alla ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario

 

ora è da stabilire chi dei due ha il diritto di voto, come ho detto da ben inizio, secondo me va all'usufruttuario, ma sinceramente non ne sono sicuro al 100%

Io avevo pensato che dato che l'art 67 dispone che nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta al proprietario, significa che il voto su tutte le altre questioni lo aveva di diritto l'usufruttuario.

 

Scritto da Gloazzo il 06 Nov 2009 - 14:32:55:Io avevo pensato che dato che l'art 67 dispone che nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta al proprietario, significa che il voto su tutte le altre questioni lo aveva di diritto l'usufruttuario.
Ritengo che noi abbiamo confermato questo tuo pensiero, ma c'è l'avvocato che vorrebbe impugnare (o far impugnare), poi si vedrà

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