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IV8136

Condomino amministratore - i proprietari?

Essendo previsto che l'incarico di amministratore possa essere svolto da un condomino, chiedo chi viene ritenuto condomino:

- tutti i proprietari?

- i familiari conviventi dei proprietari sono anch'essi considerati condomini, e pertanto possibili amministratori?

Essendo previsto che l'incarico di amministratore possa essere svolto da un condomino, chiedo chi viene ritenuto condomino:

- tutti i proprietari?

- i familiari conviventi dei proprietari sono anch'essi considerati condomini, e pertanto possibili amministratori?

Solo ed esclusivamente i proprietari: No marito, no moglie, no figli, no conviventi, no affittuari-inquilini

Se ci sono più comproprietari della stessa unità immobiliare, p.es. marito e moglie oppure due o più fratelli o parenti, ciascuno è considerato condomino e ciascuno potrebbe essere candidato e nominato amministratore.

il caso è di Amministratore interno al palazzo. E' stato nominato il sig. Rossi che è il marito della sig.ra Bianchi. L'appartamento è di proprietà della sig.ra Bianchi. Domanda: il sig. Rossi può essere nominato e svolgere le funzioni di Amm.re. Grazie

solo se ha i requisiti previsti dalla legge . e comunque non e' un "amministratore interno" in quanto "non condomino" .

solo se ha i requisiti previsti dalla legge . e comunque non e' un "amministratore interno" in quanto "non condomino" .

Tra i requisiti di legge......ti riferisci ad aver frequentato un corso per Amministratore e i vari aggiornamenti?

Grazie delle risposte.

Ipotizzato il caso: un condomino non rilascia volutamente i dati per la compilazione del registro di anagrafe condominiale. L'Amministratore in carica, consultando l'Agenzia del Territorio, rileva che la proprietà è di A (A è il solo intestatario nel rogito notarile) ma è in comunione dei beni con B. Al fine della candidatura e nomina di Amministratore, sono entrambi considerati condomini?

Tra i requisiti di legge......ti riferisci ad aver frequentato un corso per Amministratore e i vari aggiornamenti?

 

Non solo:

 

71-

bis.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della

giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la

pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la

riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in

materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato

tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amminist

ratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del

codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli

amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore

dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione

dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’ass

emblea per la nomina

del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno,

nell’arco dei tre anni

precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento del

l’attività

di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo

l’obbligo di formazione periodica.

Grazie delle risposte.

Ipotizzato il caso: un condomino non rilascia volutamente i dati per la compilazione del registro di anagrafe condominiale. L'Amministratore in carica, consultando l'Agenzia del Territorio, rileva che la proprietà è di A (A è il solo intestatario nel rogito notarile) ma è in comunione dei beni con B. Al fine della candidatura e nomina di Amministratore, sono entrambi considerati condomini?

Rileva il nominativo sul rogito.

Se il proprietario è solo A solo lui è condòmino anche se è in comunione di beni.

Io, per esempio, sono in comunione di beni con mia moglie che ha ereditato una quota di un appartamento.

Di quell'appartamento ereditato è condòmina solo mia moglie.

ed e' anche unica proprietaria di detta quota' . (bene personale e quindi non in comunione )

Nel caso ipotizzato non si tratta di bene personale, ma di intestazione ad A (per comodità), con precisazione della comunione dei beni con B.

Nel caso ipotizzato non si tratta di bene personale, ma di intestazione ad A (per comodità), con precisazione della comunione dei beni con B.

In condominio vale la titolarità del bene che si desume dal rogito e dalla visura ai registri immobiliari (ex conservatoria dei registri ora A.d.E.).

Il condominio non è tenuto a conoscere il regime legale di comunione o separazione tra i coniugi.

Se B è in comunione ma ma non risultano percentuali di proprietà non è condòmina.

Se vuoi la prova provata controlla se B, pur non essendo proprietaria ma essendo in comunione di beni, paga IMU - TASI - TARI.

Ti accorgerai che non ha nessun obbligo di pagare queste tasse perchè non è proprietaria. Se non è proprietaria non è neanche condòmina.

domandona....

nel mio condominio, l'amministratrice è interna. però, l'appartamento in cui abita è intestato al marito, ormai amministra lo stabile da oltre 20 anni, è corretto oppure non avrebbe l'autorizzazione?

 

grazie

 

beppe

domandona....

nel mio condominio, l'amministratrice è interna. però, l'appartamento in cui abita è intestato al marito, ormai amministra lo stabile da oltre 20 anni, è corretto oppure non avrebbe l'autorizzazione?

 

grazie

 

beppe

Si può continuare è previsto dall'art 71 bis Dacc

 

Dacc art 71 bis

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

...

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

...

domandona....

nel mio condominio, l'amministratrice è interna. però, l'appartamento in cui abita è intestato al marito, ormai amministra lo stabile da oltre 20 anni, è corretto oppure non avrebbe l'autorizzazione?

 

grazie

 

beppe

Dovrà fare almeno un corso annuale di aggiornamento nei modi previsti dal Ministero di Giustizia in questo regolamento:

 

--link_rimosso--

 

Poichè il regolamento è entrato in vigore ad ottobre 2014 presumo che il primo corso di aggiornamento dovrà essere fatto entro ottobre 2015 sebbene ci siano alcuni che sostengono che siccome la riforma è entrata in vigore nel 2013 l'obbligo del primo aggiornamento fosse entro il 2014.

quindi con certezza nn si sa quando avrebbe dovuto fare il corso, giusto?

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del d.m. n. 140/2014 “gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale”.

Che cosa si deve intendere per anno? In assenza di specifiche indicazioni normative, allo stato attuale sono due le interpretazioni (nemmeno a dirlo diametralmente opposte) che stanno prendendo piede:

a) quella che considera il periodo annuale coincidente con il così detto anno di calendario

b) quella che ritiene che il periodo annuale coincida con l'anno solare decorrente dal giorno di entrata in vigore del d.m. n. 140/14 (ossia il 9 ottobre 2014).

Poiché la legge non ci dice che la cadenza annuale debba coincidere con un anno del calendario o con un anno solare, l'interpretazione del termine annuale, riferito ad un periodo di tempo di 365 giorni, ad avviso di chi scrive, porta a concludere che l'obbligo di aggiornamento debba riguardare l'anno decorrente dal 9 ottobre 2014 (sul concetto di anno solare di veda Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 27 maggio 1995, n. 5969).

Seguendo questa interpretazione, pertanto, l'amministratore sarà in regola se avrà adempiuto al proprio obbligo di formazione periodica entro il 9 ottobre 2015.

Avv. Alessandro Gallucci

Fonte https://www.condominioweb.com/se-lamministratore-non-frequenta-il-corso-periodico.11513#ixzz3Qxi936u6

www.condominioweb.com

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