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Arthur

Comportamento dell'amministratore

Salve a tutti, desidererei sapere se l'amministratore in seguito al ricevimento di una comunicazione di diffida da parte del legale di un condomino può decidere di non informare ufficialmente i condomini nell'assemblea condominiale successiva al ricevimento della comunicazione. Mi spiego meglio: l'amministratore può omettere tra i punti dell'o.d.g. della convocazione assembleare una comunicazione a mio parere importante.

Salve a tutti, desidererei sapere se l'amministratore in seguito al ricevimento di una comunicazione di diffida da parte del legale di un condomino può decidere di non informare ufficialmente i condomini nell'assemblea condominiale successiva al ricevimento della comunicazione. Mi spiego meglio: l'amministratore può omettere tra i punti dell'o.d.g. della convocazione assembleare una comunicazione a mio parere importante.
Una diffida di un legale non è una citazione in un procedimento giudiziario;

 

cc art. 1131. Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di

condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio

sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono

notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,

questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei

danni.

[h=2]Dispositivo dell'art. 1710 Codice Civile[/h]

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato[1703] con la diligenza del buon padre di famiglia,ma se il mandato è gratuito ,la responsabilità per colpaè valutata con minor rigore . Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato

 

 

Il "buon padre di famiglia", avrebbe avvisato ...😎

Come dice Kurt...spiega la natura della diffida.

 

Magari è una questione che colpisce specificatamente l' amministratore e non riguarda il Condominio.

 

Direi che per logica deduttiva il legale sia il tuo (oppure dovresti spiegare come sei al corrente di tale diffida...visot che l'amministatore non ne ha fatto cenno).

Comunque non è necessario che indichi una specifico punto nell' OdG...potebbe parlarne/informare durante l' assemblea e col verbale rendere edotti anche gli eventuali assenti.

Valida l'ipotesi di informare i condomini della diffida ricevuta, ma se l'amministratore non lo fa?

Non credo che l'amministratore sia responsabile di tale, diciamo così, mancanza d'informazione, lo sarà solamente nel caso in cui la citazione o il provvedimento abbia un contenuto (non semplice diffida) esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, solamente in questo caso l'amministratore che non adempie a quest'obbligo d'informazione ai condomini potrà essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni (cc art. 1131)

Comunque sarebbe opportuno conoscere il motivo della diffida per eventualmente rispondere adeguatamente.

Valida l'ipotesi di informare i condomini della diffida ricevuta, ma se l'amministratore non lo fa?

.

Se non lo fa normali regole del c.c. Risponde in proprio non avendo eseguito fedelmente il compito affidatogli con il mandato. Sempre che, come giustamente rilevato, la diffida gli sia stata inviata quale rappresentante pro tempore del condominio... se è una diffida riguardante la sua posizione personale nei confronti del condomino, allora non deve dare alcuna comunicazione non essendo conferente il mandato affidatogli dai condomini.

La diffida non è una citazione, perciò le regole dettate dal c.c. possono non essere rispettate per una semplice diffida, se poi l'avvocato procederà rivolgendosi al Giudice ci sarà la citazione a cui l'amministratore dovrà rendere conto all'assemblea se esorbita dalle sue attribuzioni

Torno a ripetere l'artiolo in questione il quale non lascia alcun dubbio;

 

- cc art. 1131. Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di

condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio

sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono

notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,

questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei

danni.

Tullio...mi chiedo cosa ti spinga a ripetere il solito copiaincolla...stesso Art. a distanza di 3 post...stessa identica tiritera...ti si è incantato il disco o ritieni che i "presenti" siano persone con deficit di vario tipo?

Oppure è l'insostenibile necessità di distinguerti cercando sempre l' ultima parola?

 

Le Leggi non funzionano a compartimenti stagni. Il fatto che l'Art. che ctii non elenchi le diffide non toglie l'obbligo che il combinato di altri Articoli e di quelle norme civiche che dovrebbero essere ormai nel DNA di tutti impongano all' amministratore di informare fin da subito i propri rappresentati non solo delle diffide ma di qualsiasi "fatto/notizia/evento" riguardi il Condominio.

Non farlo oltre al non rispetto del mandato e del "buon padre di famiglia" lo espone a possibili rivalse per non aver permesso ai proprietari di agire preventivamente.

 

Hai esposto il tuo parere...se non hai nulla di nuovo e attinente pazienta in silenzio.

Ribattere inutilmente genera quelle discussioni che tu mi scrivi vadano evitate.

 

Aspettiamo di capire se l'autore del topic chiarisca per avere la necessaria precisione

Attendo con impazienza quanto potrà chiarire l'autore del 1° post in questo topic, ma le normali regole del cc (come afferma FraGhiVir ) citano esattamente quanto ho citato, non mi invento nulla 🙂

Sinceramente ben 9 post senza che l'utente abbia chiarito su cosa sia riferita la diffida mi sembrano tanti (anche se per deduzione logica se l'utente ne è a conoscenza e l'amministratore non ha dato notizia basta fare 1+1).........in ogni caso mi sembra che il post n°6 dell'utente Diego Diramaz abbia già chiarito il punto: non è necessario che indichi una specifico punto nell' OdG...potebbe parlarne/informare durante l' assemblea e col verbale rendere edotti anche gli eventuali assenti"

Per quanto concerne la revoca in caso di mancata comunicazione l'art. 1131 c.c. comma 3° direi che il problema non sussiste in quanto la diffida è un semplice atto di formale di avvertimento e NON è ne una citazione ne un provvedimento......quindi non vi è discrezionalità interpretativa del legislatore in quanto è stato molto chiaro "Qualora la citazione o il provvedimento"......art 12 preleggi Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.........

 

P:s ad ogni buon conto sarebbe opportuno che se la diffida è inerente situazioni condominiali l'amministratore ne dia notizia

Certamente l'amministratore potrebbe informare i condomini di questa diffida durante l'assemblea oppure col lettera circolare ai condomini e senza porlo come punto all'OdG, l'avevo già detto al post nr. 7, ma poi per decidere cosa? Di opporre resistenza ad una semplice diffida? Ma per quale motivo?

La mia domanda successiva era questa, ma se non lo fa che succede? Nulla assolutamente nulla, il perchè l'avevo già spiegato ed è inutile ripeterlo.

Attendo chiarimenti dal O.P.

Appunto...per una volta nella tua vita da forumista metti in atto quello che scrivi...resta in attesa.

Sai che i battibecchi non sono tollerati.

Sai che i battibecchi non sono tollerati.
Lo so benissimo, ma almeno non stuzzicatemi alla risposta

Scusate per l'inesattezza delle informazioni fornite dovute alla complessità del problema. Cercherò di essere, con poche parole, più preciso. Lamento infiltrazioni di acqua dal lastrico solare sin dal 2008. Soltanto nel 2013 dopo innumerevoli lamentele (tutte verbalizate) vengono realizzati i lavori di impermeabilizzazione e coibentazione del lastrico solare. Nel frattempo chiedo all'amministratore una verifica nel mio appartamento circa lo stato dell'intradosso del solaio fortemente ammalorato negli anni dall'acqua. Nulla viene fatto. Nel mese di febbraio crolla in una camera del mio appartamento una cospicua (3mt x 1 mt x H 5 cm) porzione di soffitto arrecando gravi danni e solo per grazia ricevuta nessun danno ai residenti. I vigili del fuoco intervenuti constatato lo stato dei soffitti consigliano (tutto verbalizzato) di abbandonare l'appartamento (140 m.q.) per possibili crolli. Un mese dopo il crollo l'amministratore convoca l'assemblea straordinaria richiesta con telegramma. Nel frattempo incarico un tecnico il quale redige perizia giurata nella quale si evince la pericolosità di crollo del soffitto in tutto l'appartamento a causa del forte ammaloramento degli stessi. Nel corso dell'assemblea straordinaria il problema del crollo del soffitto viene posto solo al terzo punto dell'ordine del giorno. Al primo punto dell'OdG viene posto il rifacimento della facciata del fabbricato (le altre tre facciate sono state già state ristrutturate nel corso dello scorso anno). Nessun provvedimento per il crollo del soffitto. Nel contempo il mio legale invita, con raccomandata, l'amministratore a procrastinare l’inizio dei lavori attinenti al rifacimento della facciata , così come deliberati nella riunione condominiale, fino alla completa messa in sicurezza dell’immobile danneggiato dal crollo del soffitto in quanto l’inizio dei predetti lavori, potrebbe essere oggetto di ulteriori crolli in tutto l'appartamento. Nell'assemblea successiva (un mese dopo) si deliberano i lavori di rifacimento della facciata e l'amministratore non lascia nessuna traccia scritta circa la comunicazione da parte del mio legale. Intanto i lavori di rifacimento della facciata sono stati ultimati, il soffitto è continuato a lesionarsi e a crollare nonostante i lavori siano stati più volte bloccati dallo scrivente grazie all'intervento dei vigili urbani e dei vigili del fuoco. Domanda: può un amministratore non comunicare per iscritto a tutti i condomini o non verbalizzare di aver ricevuto una comunicazione da parte di un legale che rappresenta un condomino. Può riferire solo verbalmente ad ogni singolo condomino di aver ricevuto tale comunicazione.

...Domanda: può un amministratore non comunicare per iscritto a tutti i condomini o non verbalizzare di aver ricevuto una comunicazione da parte di un legale che rappresenta un condomino. Può riferire solo verbalmente ad ogni singolo condomino di aver ricevuto tale comunicazione.

Beh, l'amministratore ha ricevuto solo una comunicazione e non una citazione in Tribunale.

 

Come ha detto Pessina:

Il "buon padre di famiglia", avrebbe avvisato ...

E l'amministratore, da quanto riferisci, da buon padre di famiglia ha avvisato personalmente ogni condòmino (forse anche non appena ha ricevuto la lettera, senza aspettare il giorno dell'assemblea per dare comunicazione).

Come ha detto Tullio

Una diffida di un legale non è una citazione in un procedimento giudiziario;

quindi non aveva alcun obbligo di riferire senza indugio in assemblea.

Direi che al momento l'amministratore non è coplpevole di nulla.

Se e quando il tuo avvocato comicerà un'azione legale, solo allora, l'amministratore avrà l'obbligo di riferire in assemblea ed eventualmente deliberare sulle azioni da intraprendere in merito.

Ricevo dal Condominio copia di un dattiloscritto esteso su due fogli A4 riportanti indicazioni dell'ultima assemblea condominiale. La copia dattiloscritta del verbale pervenutemi, non risulta firmata dal presidente e dal segretario di turno nominato in assemblea e non risulta che fosse una copia conforme dell’originale. Posso comunque richiedere copia conforme all'originale. La domanda è la seguente: può un amministratore inviare un verbale non firmato, ciò è contestabile

.

Questo è un altro problema, comunque è facile la verifica, recati nell'ufficio dell'amministratore magari previo appuntamento e poi chiedi a lui di visionare il Verbale originale, ne hai diritto e poi confrontalo con la copia che ti è giunta.

Un'ultima cosa eri presente o assente all'assemblea?

Tullio TS grazie per la risposta. Comunque all'assemblea non ero presente. La domanda che pongo è un'altra. Poichè sono in causa con il condominio e sul presunto verbale recapitatomi vengono riportate cose contestabili chiedo: può un amministratore inviare un verbale senza nessuna firma, rientra nella normalità una a cosa del genere. secondo me no. So che posso richiedere copia conforme del verbale all'amministratore ma perchè mi ha inviato due semplici fogli che possono essere in qualsiasi momento modificati. E' un diritto ricevere copia conforme del verbale o un optional.

.

Non esiste che so io, un norma che affermi l'invio del verbale firmato, ed in caso di anormalità avrai 30 giorni di tempo dal momento in cui ti è stato recapitato il deliberato per una eventuale impugnazione.

"Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario su dettatura del presidente, un verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. La redazione deve essere effettuata nel corso della riunione o comunque prima del suo scioglimento. Dal verbale deve risultare la data della convocazione e l'ordine del giorno, l'accertamento degli inviti a tutti i partecipanti, il numero degli intervenuti di persona o per delega e rispettivi millesimi, il riassunto delle discussioni, le decisioni prese in seguito a votazione con le rispettive maggioranze richieste e ottenute.

 

Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente dell'assemblea e deve obbligatoriamente essere inviato in copia a tutti i condomini, soprattutto agli assenti, in quanto per loro i termini di impugnabilità delle delibere assunte decorrono proprio dalla data di ricezione del verbale."

(casa24.ilsole24ore.it)

Direi che l'alternativa dovrebbe averla già trovata il suo avvocato visto che Arthur dice che è in causa con il condominio.

 

Una soluzione potrebbe essere la richiesta formale di copia (a sue spese) del verbale d'assemblea "firmata" dall'amministratore e da ritirare presso il suo studio dal procuratore (avvocato) del condòmino previa presa visione per controllarne la rispondenza.

 

Art. 1129

...Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

Senza richiedere immediatamente la copia a sue spese, potrebbe richiedere la sola visione del verbale originale e confrontarlo con quello che è giunto senza alcuna firma, come avevo già suggerito ed aggiungo e solamente se i due non combaciano potrebbe chiedere la copia a pagamento.

Ospite
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