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Igiul

Cofermata per richiesta parere

Desidero sapere se il parere richiesto il 7-9-2016 è stato inoltrato correttamente e se si deve attendere conferma da parte vostra .grazie

Desidero sapere se il parere richiesto il 7-9-2016 è stato inoltrato correttamente e se si deve attendere conferma da parte vostra .grazie

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L'attuale unico condominio, con regolamento e millesimi contrattuale predisposto dal costruttore, è composto da 2 distinti corpi di fabbrica ,fuori terra, con ingressi e servizi separati. In base all'art.61 e 62 delle disp.att. del C.C.può essere sciolto in 2 distinti condomini parziali secondo le rispettive scale A e B rispettivamente co 8 e 5 unità immobiliari.

Tra i due condomini parziali resteranno in comune il suolo su cui sorgono gli edifici,le fondazioni e il piano cantinato adibito a garages.

L'attuale unico condominio, con regolamento e millesimi contrattuale predisposto dal costruttore, è composto da 2 distinti corpi di fabbrica ,fuori terra, con ingressi e servizi separati. In base all'art.61 e 62 delle disp.att. del C.C.può essere sciolto in 2 distinti condomini parziali secondo le rispettive scale A e B rispettivamente co 8 e 5 unità immobiliari.

Tra i due condomini parziali resteranno in comune il suolo su cui sorgono gli edifici,le fondazioni e il piano cantinato adibito a garages.

Quindi la domanda qual'è?

Se i due edifici possono costituirsi in condominio separato?

SI, salvo diverse disposizioni nel vostro regolamento contrattuale potete sciogliere il condominio e costituirvi in due condominii autonomi (impianto elettrico separato, impianto idrico separato...).

Dovrete costituire un SUPERCONDOMINIO e se i proprietari dei due corpi di fabbrica sono più di 8 (se ogni unità ha un proprietario diverso siete 13), dovrete nominare un amministratore di supercondominio per le parti comuni ai due corpi di fabbrica (l'unico piano cantinato).

Vi ringrazio però non ho capito l'ultimo capoverso del supercondominio .Si precisa che i proprietari dei due coprpi di fabbrica sono rispettivamente 8 e 5 con garage a piano cantinato. Grazie

Vi ringrazio però non ho capito l'ultimo capoverso del supercondominio .Si precisa che i proprietari dei due coprpi di fabbrica sono rispettivamente 8 e 5 con garage a piano cantinato. Grazie

Costituendovi in condominii separati avrete due condominii, uno di 8 condomini e l'altro di 5 condòmini, per cui non è obbligatorio avere un amministratore.

 

Se però avete un garage, spazio di manovra, cancello, illuminazione... tutto comune ai 13 condòmini, nasce un condominio formato da 13 condòmini per amministrare le parti comuni ai 13 condòmini.

Questo condominio che a parti comuni a più condominii, in gergo viene chiamato SUPERCONDOMINIO ma puoi anche chiamarlo condominio per parti comuni ai 13 se più ti piace.

Essendo un condominio formato da 13 condòmini, è obbligatorio nominare un amministratore su richiesta di anche un solo condòmino.

Chiedo scusa per un ulteriore chiarimento.

In riferimento al vostro parere 13-09-2016 in merito al 2° capoverso che recita:

"...salvo diversa disposizione del vostro regolamento contattuale" preciso per chiarezza :

La tabella millesimale "A", di proprietà generale, serve per la maggioranza assembleare e per i millesimi corrispondenti al valore di proprietà(condominiale) dei corpi "A" e "B".

Le altre tabelle millesimali, di proprietà separatte, B-C-D-E-F-G- servono per ripartire le spese dei singoli servizi dei corpi separati "A" e "B".

La tabella "A" ,unica per i corpi "A" e "B",allegata al regolament, può essere un ostacolo per sciogliere il condominio e costituirsi in due condomini separati?

Chiedo scusa per un ulteriore chiarimento.

In riferimento al vostro parere 13-09-2016 in merito al 2° capoverso che recita:

"...salvo diversa disposizione del vostro regolamento contattuale" preciso per chiarezza :

La tabella millesimale "A", di proprietà generale, serve per la maggioranza assembleare e per i millesimi corrispondenti al valore di proprietà(condominiale) dei corpi "A" e "B".

Le altre tabelle millesimali, di proprietà separatte, B-C-D-E-F-G- servono per ripartire le spese dei singoli servizi dei corpi separati "A" e "B".

La tabella "A" ,unica per i corpi "A" e "B",allegata al regolament, può essere un ostacolo per sciogliere il condominio e costituirsi in due condomini separati?

Essendo ora un solo condominio, quella tabella A rappresenta i millesimi di proprietà del condominio formato da 13 appartamenti.

Per sciogliervi e costituirvi in condominii autonomi serve la maggioranza dei 13 intervenuti ed almeno 500 millesimi di quella tabella A.

 

Una volta avvenuto lo scioglimento quella tabella A servirà solo per ripartire le spese comuni di tutto il SUPERCONDOMINIO.

 

L'unico ostacolo allo scioglimento del condominio è se sul regolamento contrattuale è scritto CHIARAMENTE che è vietato costituirsi in condominii separati.

Chiedo scusa per un ulteriore chiarimento.

In riferimento al vostro parere 13-09-2016 in merito al 2° capoverso che recita:

"...salvo diversa disposizione del vostro regolamento contattuale" preciso per chiarezza :

La tabella millesimale "A", di proprietà generale, serve per la maggioranza assembleare e per i millesimi corrispondenti al valore di proprietà(condominiale) dei corpi "A" e "B".

Le altre tabelle millesimali, di proprietà separatte, B-C-D-E-F-G- servono per ripartire le spese dei singoli servizi dei corpi separati "A" e "B".

La tabella "A" ,unica per i corpi "A" e "B",allegata al regolament, può essere un ostacolo per sciogliere il condominio e costituirsi in due condomini separati?

Voi forse non lo sapete ma il costruttore non può costituire un unico condominio quando gli stabili sono due o più con impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati;

 

La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sull'argomento con la sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014 affermando che “ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti.

Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione” (Cass. n. 19939 del 2012; in senso sostanzialmente analogo, Cass. n. 17332 del 2011)” (Cass. 19 settembre 2014 n. 19800).

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici

Fonte https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764#ixzz4KaZrloFu

www.condominioweb.com

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici..

Infatti quello che è esiste oggi è un solo superCONDOMINIO che comprende due edifici e tutto fa capo ad una unica amministrazione ed unico rendiconto.

Quello che manca è la costituzione di altri due condominii autonomi.

 

Igiul desidera che dall'unico superCONDOMINIO nasca:

- un condominio A indipendente con proprio codice fiscale e propria amministrazione

- un condominio B indipendente con proprio codice fiscale e propria amministrazione

- un SUPERCONDOMINIO con prioprio codice fiscale e propria amministrazione.

 

La cosa non è di poco conto perchè allo stato attuale, essendo unico superCONDOMINIO, se un edificio e moroso per la pulizia scala, nei confronti del fornitore risponde in solido l'intero superCONDOMINIO e quindi, dopo aver escusso senza successo i morosi, il fornitore può escutere i virtuosi di tutto il superCONDOMINIO.

 

Se, invece, i due edifici si costituiscono in condominii autonomi ed il condominio A non paga le spese di pulizia scale, non potrà essere escusso in nessun modo il condominio B.

Quello che manca è la costituzione di altri due condominii autonomi.
Infatti, i condomini dei due stabili, possono decidere di revocare l'amministratore per le parti riguardanti le parti comuni di ciascun stabile, però lasciarlo amministrare le parti comuni degli stabili (vialetti, giardino, parcheggio, riscaldamento, campo giochi ecc ecc), per poi amministrarsi da soli autonomamente oppure nominare un loro amministratore di fiducia che potrebbe essere anche un condomino.
Voi forse non lo sapete ma il costruttore non può costituire un unico condominio quando gli stabili sono due o più con impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati;

 

La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sull'argomento con la sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014 affermando che “ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti.

Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione” (Cass. n. 19939 del 2012; in senso sostanzialmente analogo, Cass. n. 17332 del 2011)” (Cass. 19 settembre 2014 n. 19800).

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici

Fonte https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764#ixzz4KaZrloFu

www.condominioweb.com

A me non sembra che i giudici abbiano affermato che il costruttore non possa fare un unico condominio , se lo prevede nel titolo o in un regolamento puo' benissimo istituire un unico condominio .

 

E nel caso di ligiul il condomino e' previsto dal regolamento contrattuale .

A me non sembra che i giudici abbiano affermato che il costruttore non possa fare un unico condominio...

Che fai metti il dito nella piaga che avevo opportunamente evitato di riapire?

Ricominciamo da qui? 😂

Che fai metti il dito nella piaga che avevo opportunamente evitato di riapire?

Ricominciamo da qui? 😂

Avevi deciso di non ritornare sull'argomento, non sta a me decidere per te se vuoi ricominciare oppure no...

Infatti avevo quotato Peppe e la mia domanda (ironica) era rivolta a Peppe, non a te.

Non ho nessuna voglia di tornare sull'argomento perchè sono quasi certo che giungeremmo alle stesse conclusioni e cioè che ognuno resta delle proprie convinzioni 😉

Infatti avevo quotato Peppe e la mia domanda (ironica) era rivolta a Peppe, non a te.

Non ho nessuna voglia di tornare sull'argomento perchè sono quasi certo che giungeremmo alle stesse conclusioni e cioè che ognuno resta delle proprie convinzioni 😉

Concordo, ognuno rimarrà nelle proprie convinzioni, ma permettimi di dire che dalla mia ho diverse sentenze ed articoli nell'archivio del forum

 

Per cui non vale la pena di continuare, è sufficiente che ognuno sia libero di esprimere il proprio convincimento.

Ecco, se non vale la pena continuare chiudiamo pure ma non chiedermi di permetterti ciò che hai dalla tua perchè altrimenti dovresti permettere anche tutti i miei interventi che hanno smontato tutte quelle sentenze e articoli, dimostrando che non erano attinenti al caso.

Resto convinto di AVER DALLA MIA tutte le argomentazioni per dimostrare che quelle sentenze si riferiscono ad altro e sono state estrapolate solo alcune parole "di convenienza".

Ecco, se non vale la pena continuare chiudiamo pure ma non chiedermi di permetterti ciò che hai dalla tua perchè altrimenti dovresti permettere anche tutti i miei interventi che hanno smontato tutte quelle sentenze e articoli, dimostrando che non erano attinenti al caso.

Resto convinto di AVER DALLA MIA tutte le argomentazioni per dimostrare che quelle sentenze si riferiscono ad altro e sono state estrapolate solo alcune parole "di convenienza".

Ok, rispetto la tua opinione, ma altrettanto desidererei che fosse rispettata la mia, quella di numerose sentenze anche recentissime, e da articoli nell'archivio del Forum
Ok, rispetto la tua opinione, ma altrettanto desidererei che fosse rispettata la mia, quella di numerose sentenze anche recentissime, e da articoli nell'archivio del Forum

Perfetto.

Rispetto la tua opinione e pertanto rispetto la tua interpretazione delle sentenze che non coincide con la mia interpretazione, pur restando convinto della bontà delle sentenze per i casi specifici in cui è stato sentenziato.

Perfetto.

Rispetto la tua opinione e pertanto rispetto la tua interpretazione delle sentenze che non coincide con la mia interpretazione, pur restando convinto della bontà delle sentenze per i casi specifici in cui è stato sentenziato.

Ognuno interpreta le sentenze come desidera e piace 😉

La tabella "A" sopra richiamata, si compone della sommatoria di millesimi 526,422 per il corpo "A", 317,001 per il corpo "B" e 156,577 per il piano cantinato adibito a garages.

Per cui , a mio modesto parere,non potrà srvire per ripartire le spese di tutto il supercondominio o condominio per parti comun che è rappresentato esclusivamente dal piano cantinato a garages.

Per il SUPERCONDOMINIO potrebbe essere utilizzata la "B" ,delle tabelle di proprietà separate , che recita:

""..ripartisce le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie del passo carrabilee della scivola dei garages di via..........., serve anche per la manutenzione ordinaria del cancello di ingresso verso i garages e relativa illuminazione e pulizia ""

Siamo d'accordo ?

grazie per i pareri datemi

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