#1 Inviato 22 Dicembre, 2015 Buongiorno, vivo in un condominio complesso formato da 6 palazzine, a causa di interessi economici (antenna telefonica su un lastrico) e a causa dell'inerzia dell'amministratore 3 palazzine hanno nominato arbitrariamente un proprio amministratore, contrariamente al regolamento condominiale. Successivamente hanno indetto una riunione generale dove hanno revocato totalmente l'amministratore in carica e ne hanno eletto uno per le parti comuni e per le restanti palazzine, scrivendo nel verbale la frase sibillini "prenderà le attuali mansioni dell'amministratore uscente". Alla fine le palazzine che non si erano staccate perché aspettavano che l'amministratore in carica portasse avanti le azioni legali, si ritrovano con un amministratore che non hanno scelto. Ci sono secondo voi gli estremi per rivolgersi al giudice e richiedere l'amministratore giudiziario?
#2 Inviato 22 Dicembre, 2015 Presumendo che in tutto il comprensorio ci siano più di 60 condomini, fatto salvo un RdC Contrattuale che lo vieti, ogni palazzina è libera di scegliersi il proprio amministratore, quello che non potevano fare, da come l'hai descritto, è la nomina di un amministratore per le parti comuni delle palazzine, ovvero dovevano seguire la prassi dell'art. 67 Dacc e le 6 palazzine dovevano nominare un rappresentante per ciascuna palazzina, quindi questi 6 rappresentanti potevano nominare un altro amministratore in una assemblea regolarmente convocata come previsto dall'art 66 Dacc In pratica l'amministratore che c'era doveva essere messo al corrente con una richiesta da parte dei rappresentanti per un'assemblea straordinaria con all'OdG "Nomina amministratore parti comuni del comprensorio" Per cui secondo me, quella nomina dell'amministratore delle parti comuni è annullabile e forse nulla, e chi ne ha l'interesse può adire al Giudice per l'annullamento
#3 Inviato 22 Dicembre, 2015 Scusami ma non ho capito bene, è obbligatorio eleggere dei rappresentanti e quindi è annulla bile perché non si è rispettata questa norma?
#4 Inviato 22 Dicembre, 2015 Scusami ma non ho capito bene, è obbligatorio eleggere dei rappresentanti e quindi è annulla bile perché non si è rispettata questa norma?Si è obbligatoria la nomina del rappresentante della palazzina nei comprensori dove ci sono più di 60 condomini, se non lo fa la singola palazzina lo farà l'Autorità Giudiziaria su ricorso di un rappresentante nominato, è previsto dall'art 67 Dacc (inderogabile) - Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
#5 Inviato 22 Dicembre, 2015 ma siete un unico condominio (anche se formato da 6 palazzine )oppure siete un supercondominio (formato da 6 distinti condominii)?
#6 Inviato 22 Dicembre, 2015 In realtà siamo un condominio complesso fino ad ora gestito da un solo amministratore, solo che ora non si capisce più nulla
#7 Inviato 22 Dicembre, 2015 In realtà siamo un condominio complesso fino ad ora gestito da un solo amministratore, solo che ora non si capisce più nullaBhe per dire la verità anche un supercondominio può essere amministrato da un solo amministratore, è sufficiente che i condomini delle singole palazzine nominino la stessa persona, l'importante è avere la possibilità di nominare liberamente il proprio amministratore e non essere obbligati alla scelta comune.
#8 Inviato 22 Dicembre, 2015 Fino ad ora e secondo il regolamento contrattuale è stato gestito come un unico condominio
#9 Inviato 22 Dicembre, 2015 certo ma se sono un unico condominio devono scioglierlo e poi si che potranno eleggere i vari amministratori e amministratore del condominio . in regime di unico condominio non possono esserci vari amministratori . e come direbbe ATTILO : "nello caso di un unico condominio solo uno po' fa lo RE " "nello caso di una comunione possono esserci uno o piu' RE"
#10 Inviato 22 Dicembre, 2015 Fino ad ora e secondo il regolamento contrattuale è stato gestito come un unico condominioSe il RdC Contrattuale prevede un solo amministratore, per sostituirlo i condomini delle tre palazzine dovevano necessariamente provvedere alla prassi dell'art 66 Dacc ed all'assemblea dovevano essere invitati tutti i condomini, hai ricevuto la convocazione?certo ma se sono un unico condominio devono scioglierlo e poi si che potranno eleggere i vari amministratori e amministratore del condominio . in regime di unico condominio non possono esserci vari amministratori . e come direbbe ATTILO : "nello caso di un unico condominio solo uno po' fa lo RE " "nello caso di una comunione possono esserci uno o piu' RE" Tutto sarebbe da stabilire se un comprensorio di più palazzine e più di 60 condomini nasce come condominio oppure come supercondominio.In questo caso c'è un Regolamento Contrattuale che stabilisce un solo amministratore, ma se non c'è scritto nulla, si applica il cc art. 1117 bis?
#11 Inviato 23 Dicembre, 2015 Andate da un amministratore BRAVO con i documenti alla mano e valutate la questione...da come hai esposto la situazione state/stanno facendo un bel casino.