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ciccio79

Cambio amministratore - abito in un condominio di 32 appartamenti

salve abbito in un condominio di 32 appartamenti suddivisi in due palazzi volevamo cambiare l'amministratore come possiamo fare dobbiamo fare una lettera con le firme inviarla a lui tramite raccomandata o cos'altro si puo fare

 

ciccio

Ciao

Art. 66

Capo I - Disposizioni di attuazione L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.

 

per la nomina del nuovo attenetevi al secondo comma dell'art:

Art. 1136

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

 

in parole povere che dobbiamo essere piu' della meta' fino a qui c'ero arrivato ma per la disdetta del 'amministratore come bisogna fare grazie

 

ciccio

Scritto da ciccio79 il 10 Feb 2010 - 14:44:43:in parole povere che dobbiamo essere piu' della meta' fino a qui c'ero arrivato ma per la disdetta del 'amministratore come bisogna fare grazie

 

ciccio

Ti è stato detto, ovvero secondo il disposto dell'art.66 disp.att. c.c. almeno due condòmini, che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio, possono richiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea. Se l’amministratore non vi provvede entro dieci giorni dalla richiesta, gli stessi condòmini potranno convocarla direttamente.

 

Questo è più o meno uno schema di lettera all’amministratore per la richiesta di convocazione di un’assemblea (art. 66 disp.att. cod.civ.):

Gent.mo Sig. ...

amministratore del condominio....sito in....

Via

CAP COMUNE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I sottoscritti Sig. ...... e Sig. ..... rispettivamente proprietari degli appartamenti ...... e ...... per mm. ... e mm. ..., ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. chiedono che venga convocata l’assemblea condominiale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Revoca e nomina amministratore

2) .....................

3) .....................

Con avvertimento che, in caso di mancata convocazione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, i condomini firmatari procederanno all’autoconvocazione dell’assemblea richiesta, secondo le norme vigenti.

Distinti saluti

(Firme)

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