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Sabaudia

Cacciare il vecchio amministratore

Salve.

Il vecchio amministratore non ha convocato l'assemblea ordinaria (appositamente).

Per revocarlo, occorre prima che un condòmino indica un'assemblea ordinaria/straordinaria con all'OdG la revoca ed in caso di un nulla di fatto potrà poi adire al giudice, oppure può immediatamente saltare l'assemblea in quanto la mancanza descritta dell'amministratore è già un grave inadempimento?

2) in assemblea quale è il quorum per la revoca? Sempre 500mlm?

Grazie

Salve.

Il vecchio amministratore non ha convocato l'assemblea ordinaria (appositamente).

Per revocarlo, occorre prima che un condòmino indica un'assemblea ordinaria/straordinaria con all'OdG la revoca ed in caso di un nulla di fatto potrà poi adire al giudice, oppure può immediatamente saltare l'assemblea in quanto la mancanza descritta dell'amministratore è già un grave inadempimento?

2) in assemblea quale è il quorum per la revoca? Sempre 500mlm?

Grazie

L'amministratore ha 180 giorni di tempo per convocare l'assemblea dopo la scadenza dell'anno di gestione, se non lo fa sarà necessario adire al Giudice per richiedere la revoca giudiziale ed eventuale nomina di un amministratore Giudiziale, oppure il Giudice potrà invitare i condomini a riunirsi in assemblea per la nomina di un amministratore.

 

Oppure voi condomini anche subito potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

 

p.s. questo per dire che la revoca non è automatica se l'amministratore non convoca un'assemblea, e se non la convoca mai, sarà sempre in proroga sino a che non si nominerà un altro amministratore o tramite Giudice oppure in assemblea.

 

In assemblea per la revoca vale il 2° comma dell'art 1136 cc, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm) ma sarà necessario nominare il successore con lo stesso quorum, (ovvero sarà sufficiente la nomina)

Nel caso di gravi irregolarità, come quella descritta dal richiedente, occorrerebbe sempre, prima di adire al giudice, chiedere all'amministratore (come ben riportato da Tullio) di convocare un'assemblea per ottenere una revoca interna al condominio. In questo modo, non solo si risparmierebbero soldi, ma si potrebbe ottenere la nomina di un nuovo amministratore molto più in fretta, anche nella stessa assemblea. Solo in caso di inerzia o impossibilità di deliberare ci si potrà rivolgere ad un giudice il quale, se del caso, provvede alla revoca e alla nomina giudiziaria di un nuovo amministratore del quale potrebbe, nel caso l'assemblea non accettasse la richiesta economica dell'amministratore giudiziale, decidere il compenso (con evidenti aggravi di spese).

 

Nomina e revoca dell'amministratore sono deliberazioni che necessitano delle maggioranze indicate da Tullio.

  • Confuso 1

scusa Tullio una precisazione ...ma l'amministratore non decade automaticamente alla fine del mandato annuale ?

L'amministratore ha 180 giorni di tempo per convocare l'assemblea dopo la scadenza dell'anno di gestione, se non lo fa sarà necessario adire al Giudice per richiedere la revoca giudiziale ed eventuale nomina di un amministratore Giudiziale, oppure il Giudice potrà invitare i condomini a riunirsi in assemblea per la nomina di un amministratore.

 

Oppure voi condomini anche subito potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

 

p.s. questo per dire che la revoca non è automatica se l'amministratore non convoca un'assemblea, e se non la convoca mai, sarà sempre in proroga sino a che non si nominerà un altro amministratore o tramite Giudice oppure in assemblea.

 

In assemblea per la revoca vale il 2° comma dell'art 1136 cc, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm) ma sarà necessario nominare il successore con lo stesso quorum, (ovvero sarà sufficiente la nomina)

scusa Tullio una precisazione ...ma l'amministratore non decade automaticamente alla fine del mandato annuale ?
No, il condominio non può rimanere senza amministratore e non decade fino a che l'assemblea o un Giudice non lo revoca nominando un successore, oppure l'assemblea decide di rimanere senza con una delibera o per disposizione regolamentare assumendosi tutte le responsabilità civili, penali, amministrative e fiscali;

 

L’amministratore a fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una delibera condominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano una diversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore non potrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratore o la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro, comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge. (Cassazione N° 15858 del 12/11/02)

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