Vai al contenuto
ozzalim

Assemblea straordinaria per annullare delibera precedente

Buongiorno,

un gruppo di condomini ha richiesto un'assemblea straordinaria per ridiscutere quanto già discusso in un'assemblea ordinaria circa dei lavori che il condominio vorrebbe fare per il posizionamento dei cassonetti per la raccotla differenziata.

Nell'assemblea ordinaria la maggioranza di 360mill circa aveva deliberato per una soluzione (diciamo la A) che comportava solo una pavimentazione e basta.

Nell'assemblea straordinaria (già opportunamente praparata!!!) la maggioranza di 410 mill. circa ha deliberato per la soluzione B, più costosa, che prevede una DIA e che l'altra volta era stata bocciata dalla precedente maggioranza.

 

Vi chiedo gentilmente:

1. è lecita un'assemblea del genere che va a rimettere in discussione quanto già deliberato?

2. l'amministratore era obbligato a convocare l'assemblea su un punto già discusso? Lui sostiene che il qualificato numero di condomini che avevano richiesto l'assemblea straord. era in millesimi maggiore di quelli che avevano già deliberato (400mill vs 360mill)

3. la delibera è da considerarsi nulla anche oltre i 30gg?

 

Grazie

ciao

Un'assemblea regolarmente convocata e successiva a quella che aveva già deliberato un punto e che viene modificato è lecita.

Grazie della risposta.

vorrei aggiungere anche che la convocazione recitava in questo modo:

"decisione in merito allo spazio da realizzare per i cassonetti AMA analisi delle varie postazioni e relativi costi, alla luce di quando deliberato nella precedente assemblea"

 

Il risultato è stato che: tutto quello che è stato deliberato nella precedente assemblea è stato stravolto e quindi annullato.

E' giusto impostare l'assemblea straordinaria senza tenere conto di quello che è stato deliberato nella precedente assemblea?

 

Grazie

ciao

Non posso far altro che ripetermi, si, è possibile modificare una decisione già adottata.

Convocare una assemblea per sostituire delibere precedentemente assunte è la soluzione classica e più economica per sancire e legittimare il mutato orientamento condominiale prevalente.

Tutto lineare e regolare.

Non posso far altro che ripetermi, si, è possibile modificare una decisione già adottata.

Anche se la discussione dell'argomento non era nell'ordine del giorno?

Nel mio caso in una prima assemblea straordinaria indetta per tale motivo è stato deciso l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria e la relativa suddivisione delle spese. In seguito i lavori sono stati eseguiti e pagati. In una assemblea successiva (senza che venisse inserito nell'ordine del giorno) è stato discusso e modificata la ripartizione precedentemente deliberata di tali spese. Inoltre vorrei sottolineare che nel mezzo di queste 2 assemblee ci sono state altre 2 assemblee nelle quali non è stato sollevato e discusso l'argomento.

GRAZIE

Anche se la discussione dell'argomento non era nell'ordine del giorno?

 

In una assemblea successiva (senza che venisse inserito nell'ordine del giorno) è stato discusso e modificata la ripartizione precedentemente deliberata di tali spese

Se viene deliberata una azione nelle "varie ed eventuali" la decisione è annullabile da chi ne ha l'interesse nei termini stabiliti dall'art. 1137 cc;

 

- ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

 

In questo caso particolare, ovvero modifica delle partizioni, se contraria ai criteri legali stabiliti dall'art 1123 cc o dal Regolamento Contrattuale, la delibera è assolutamente nulla, perciò sarà possibile adire all'A.G. in qualsiasi tempo;

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

Fatto salvo che questa modifica non sia stata adottata all'unanimità 1000/1000, nel qual caso la delibera è assolutamente valida.

Ho una domanda in merito a una situazione come questa.

Se tra la prima delibera e la seconda cambia il proprietario, chi deve pagare le opere straordinarie?

Io immagino il proprietario al giorno della seconda delibera, dato che annulla implicitamente la prima.

E' effettivamente così?

Esiste un riferimento legale?

Lo chiedo perché ero proprietario di un appartamento il  giorno della prima delibera mentre avevo già  venduto con rogito fatto prima della seconda.

×