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paolo3

Art. 63 1° comma

Buon giorno a tutti.

Avrei bisogno di un chiarimento in proposito:

l'art. 63"........omissis......è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi"

La domanda è la seguente:Da dove viene messa in evidenza la lista dei condomini morosi??? E' sufficiente il semplice estratto conto del programma che ha l'amministratore???

Grazie e cari saluti a tutti

Mi sembra ovvia la risposta, chi meglio dell'amministratore sa il nominativo del moroso/i? Visto che tutti i conteggi devono transitare per il conto corrente condominiale?

scusa Tullio ma la domanda era un'altra.

Questa lista da comunicare al creditore da dove viene presa? Dal un semplice stratto conto condominiale?

scusa Tullio ma la domanda era un'altra.

Questa lista da comunicare al creditore da dove viene presa? Dal un semplice stratto conto condominiale?

La risposta che ti ha dato Tullio risponde alla tua domanda........semplicemente dal rendiconto di spese di gestione dove si evince l'eventuale morosità dei singoli.

La risposta che ti ha dato Tullio risponde alla tua domanda........semplicemente dal rendiconto di spese di gestione dove si evince l'eventuale morosità dei singoli.

Si evince si dal rendiconto, ma solo dal rendiconto consuntivo approvato.

Tra l'altro ci potrebbe essere una morosità anche nell'anno dell'esercizio in corso, con rendiconto consuntivo ancora da approvare.

Direi, quindi, che la morosità si evince dalle quote negative risultanti nel rendiconto approvato e non ancora saldato, congiuntamente alle quote deliberate in preventivo (o per lavori straordinari) già scadute e non ancora saldate.

Le quote scadute e non ancora saldate riguardanti l'esercizio corrente possono essere stampate con apposito programma oppure manualmente smarcando le quote incassate risultanti nel registro di contabilità.

OK, grazie ma se,ad esempio il consuntivo non è stato approvato dall'assemblea per un qualsiasi motivo,in questo caso non è sufficiente la semplice lista dei morosi come da estratto conto condominiale? D'altronde la legge dice che deve comunicare i dati dei condomini morosi, ma non specifica se tale morosità deve essere messa in evidenza da un qualcosa di specifico.

Potrebbe anche essere interpretato in questo modo???

Si badi però che l'amministratore può agire contro il moroso anche sulla base del preventivo e perciò potrebbe informare il creditore dei mancati pagamenti;

 

Decreto ingiuntivo, spese

Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale. (Cass. 12/02/93 n. 1789)

Sarebbe troppo comodo per i condomini approvare il preventivo, far eseguire i lavori e poi non approvare il consuntivo per non pagare un bel niente.

...Sarebbe troppo comodo per i condomini approvare il preventivo, far eseguire i lavori e poi non approvare il consuntivo per non pagare un bel niente.

Infatti nel mio post n. 5 avevo incluso le "quote deliberate in preventivo (o per lavori straordinari) già scadute e non ancora saldate"

Il concetto che volevo chiarire è che se un condòmino paga le quote stabilite in preventivo non può essere considerato moroso finchè il suo debito viene deliberato in consuntivo.

Faccio un esempio:

Si delibera a preventivo una quota mensile di 10 euro a testa.

Si sbaglia il preventivo e verso la fine dell'anno non ci sono i soldi per pagare la bolletta ENEL o gli ultimi mesi di pulizie.

Se tutti i condòmini hanno pagato la quota preventivata nessuno potrà essere considerato moroso finchè l'assemblea non approva il consuntivo o deliberi una quota straordinaria per far fronte all'imprevisto.

La quota straordinaria emessa dall'amministratore senza approvazione dell'assemblea non ha alcun valore legale.

Nell'inerzia dell'assemblea tutto il condominio è moroso verso il fornitore ma non ci sono singoli morosi verso il condominio.

Infatti nel mio post n. 5 avevo incluso le "quote deliberate in preventivo (o per lavori straordinari) già scadute e non ancora saldate"
Leonardo, la mia non era una risposta contraria alla tua, era per chiarire il concetto che moroso si diviene al solo preventivo e non pagato.
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