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paolo3

Art. 1132 c.c. "Dissenso dei condomini rispetto alle liti"

Il 24 e il 25 ottobre del 2010 ho seguito un'ampia discussione su questo "Forum" inerente l'art. 1132 c.c. sul "Dissenso dei condomini rispetto alle liti".

In quella occasione i frequentatori del Forum nelle persone "Conrad64" e "Maribus" (rispettivamente Presidente e membro del comitato per un corretto 1132), hanno messo in evidenza che il suddetto art. 1132 non è applicabile in quanto come da sentenza della Cassazione 25/03/1970 n. 801 e 15/05/2006 n. 11126, avrebbero stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino, quindi liti "interne" il condominio si dividerà in due compagini condominiali, cioè l'unità condominiale viene a scindersi e di conseguenza il giudice nel dirimere la contesa provvederà anche definitivamente sulle spese del giudizio determinando secondo i principi di diritto processuale quale delle due parti in contrasto debba sopportarle.

Il nostro problema è un pò diverso, in quanto il condominio pur non essendosi ancora sciolto, ha due contabilità distinte e separate secondo i due numeri civici (due consuntivi/due assemblee/ ecc. insomma tutto distinto e separato e solo una sola Assemblea l'anno per nominare l'Amministrtaore.

Adesso, da pochi giorni, con l'evento del nuovo amministratore, ha indetto un'Assemblea univoca per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:"Causa proposta dal condomino "pinco pallo" avanti la Corte di Appello di Roma di prossima udienza e autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incarico". Il suddetto condomino da circa 10 anni cita in giudizio il condominio in quanto tale come ragione sociale, ma tutti i conferimenti/tutte le spese/tutte le assemble/tutte le delibere e tutti gli amministratori che nel corso degli anni sono sopravvenuti, hanno sostenuto e interessato solo quel civico dove il condomino litigioso faceva parte.

Interpellato il nuovo Amministratore ha risposto che anche noi dovremmo votare e poi nel verbale si scrive che in merito alla conseguenze della lite non avremmo ripercussioni economiche.

Dal momento che se votiamo contrario non potremmo appellarci all'art. 1132 per quanto detto all'inizio, Vi sembra REGOLARE l'adesione al voto del nostro civico??? Quanto potrebbe VALERE la dichiarazione nel verbale di non avere alcuna responsabilità economica, malgrado il giudice (ad esempio) condanni il condominio a pagare le spese in caso di soccombenza?

Ho l'impressione di trovarci in un brutto pasticcio.

Cosa ne pensate??? Potete dare qualche dritta o qualche mormativa al riguardo???

Scusate e grazie come sempre.

Il pasticcio è stato gestire in tale sistema (2 unità) quello che probabilmente è e resta un unico edificio....e che se volevate trasformare in Supercondominio andava fatto fin da subito.

 

Temo tu fraintenda la questione "scissione" in caso di lite fra un condomino (proprietario) ed il Condominio.

Le parti sono divise ma non è il Condominio a scindersi (dividersi).

Il Condominio resta unico e il suo rappresentante sarà l' amministratore (o chi per esso)...mentre chi si troverà in opposizione diventa al pari di un terzo.

 

 

Poichè sembra che la causa coinvolga solo una parte dell' unico Condominio (Condominio Parziale) è ammissibile invitare tutti i proprietari...ma solo quelli coinvolti nell' eventuale spesa dovranno esprimere il proprio voto....lo facessero anche quelli della scala non interessata correrebbero il rischio di essre considerati parte in causa con tutte le conseguenze del caso.

 

Occhio però che sarà il motivo del contendere a determinare se sia coinvolta solo una scala o tutto il Condominio.

Se per esempio la cuasa fosse ro danni determinati dal tetto (comune a tutti) nessuno potrà ritenersi escluso indipendentemente a quale scala appartenga.

 

A scanso di equivoci sarà meglio che i non coinvolti facciano espressa comunicazione al nuovo "unico" amministratore che non sono collegabili al contenzioso sorto.

 

Stessa prassi (Raccomandata RR alla francese) anche per quanti nella scala del condomino opponente vogliano essere fatti salvi dalla partecipazione alle spese legali in caso di soccombenza.

E' una vecchia storia del 1970, due palazzine con tutto autonomo ed indipendente, due entrate, due cancelli, due case dei portieri due contabilità (consuntivo ed altro), tutto separato compreso le caldaie..

Nel passato non sapevono neanche che c'era la possibilità dello scioglimento del condominio secondo l'art. 61 e l62 del c.c.

Oggi dovremmo attuarlo tra qualche mese. Ma....rimane il pregresso....

Ti dispiace farmi capire meglio cosa intendi nel dirmi"Temo tu fraintenda....ecc.ec" "chi si troverà in opposizione diventa pari ad un terzo???"

Esatto......... la citazione riguarda solo una parte del condominio esempio il civico x, ma la moglie dell'attuale Amministratore di professione avvocato dice che anche noi dovremmo votare, ma sono d'accordo con Te che poi diventeremmo parte in causa con tutte le conseguenze del caso.

Esatto....... anche che sarà la materia del contendere a determinare se ci sarà un nostro coinvolgimento. Esempio se è un problema delle spese e delle ripartizione del riscaldamento, ognuno ha il suo consuntivo e ne risponderà di conseguenza.

Sono anche d'accordo, a scanso di equivoci di fare espressa comunicazione al nuovo amministratore che non siamo collegali al contenzioso sorto, ma lo farà.....?

grazie e attendo la risposta

Se erano già a suo tempo 2 palazzine, anche se in appoggio su un lato, andavano fatti 2 Condomini. Ma se il tetto è un unico elemento allora era e resta un Condominio. Il Supercondominio è una distinzione più moderna ma che a mio avviso và ricollegata a quei grandi complessi residenziali composti da 2 o più edifici nettamente distinti come costruzione (quindi non fondamenta e/o tetto in comune).

 

Un edificio che abbia più scale resta un unico Condominio con questioni di Parzialità quando vi sono argomenti che non riguardano 2tutti" i condomini ma solo una dellle scale/sezioni/piani.

 

Sdoppiare "legalmente" simili situazioni significa far aumentare inutilmente i costi.

 

Il "fraintendimento" può essere relativo all' uso dei sostantivi.

 

Nel caso specifico della "resistenza" in giudizio il Condominio non si scinde (ipotizzabile solo quando 2 metà esatte per peso e teste si contestano si da non poter dire quale delel 2 sia rappresentabile dall' amministratore)...ma il condomino che impugna/cita l' intero Condominio pur essendone pare si "estranea" divenendo controparte in causa.

A questi non potranno essere addebitate quote di spese per la difesa del Condominio (sarebbe assurdo che uno "finanzi" chi gli è contro in giudizio) salvo non sia il Giudice a caricarlo in caso di "sconfitta".

 

Quello che dice l' avvocato/moglie è una campana...ascolti 10 avvocati facile che tu senta 10 campane diverse.

Io nel 2010 non ero nel forum...ma non è molto che ne ho discusso anche con altri su questo argomento.

Penso che tu possa trovare spunti interessanti al tuo caso qui:

 

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Adesso, da pochi giorni, con l'evento del nuovo amministratore, ha indetto un'Assemblea univoca per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:"Causa proposta dal condomino "pinco pallo" avanti la Corte di Appello di Roma di prossima udienza e autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento dell'incarico". Il suddetto condomino da circa 10 anni cita in giudizio il condominio in quanto tale come ragione sociale, ma tutti i conferimenti/tutte le spese/tutte le assemble/tutte le delibere e tutti gli amministratori che nel corso degli anni sono sopravvenuti, hanno sostenuto e interessato solo quel civico dove il condomino litigioso faceva parte.

Interpellato il nuovo Amministratore ha risposto che anche noi dovremmo votare e poi nel verbale si scrive che in merito alla conseguenze della lite non avremmo ripercussioni economiche.

Concordo con quanto scritto da Dimaraz in tema di condominio parziale; come solo alcuni dei condòmini sono obbligati a corrispondere le quote per certe spese, allo stesso tempo solo alcuni hanno il potere/diritto di deliberare in merito; di conseguenza io andrei a focalizzare sull'oggetto dela vertenza legale: ovvio che si citi il Condominio nella persona del suo rappresentante, ma per qual ragione la lite è promossa?

Se interessa beni che sono comuni solo ad alcuni condòmini (e non a tutti i consociati), spetterà all'amministratore operare in modo corretto: convocando solo i condomini interessati in quanto comproprietari dei beni su cui la controversia verte; in tal modo si individueranno specificamente i soggetti tenuti ad affrontare solidalmente le spese; del resto lo stesso atto di citazione fa tal distinzione riportando il numero di scala!

Partecipare ad un assise, nella quale non si può esprime voto alcuno, non solo non ha senso giuridico ma ingenererà molta confusione (con danno a carico di coloro che non dovevano prendervi parte). Pretendete che solo alcuni e non tutti siano convocati.

Sono pienamente d'accordo. Al momento non sappiamo per quale motivo è stata promossa la lite. Sarebbe stata cosa buona e giusta, che il nuovo Amministratore avesse convocato prima i rispettivi Consigli dei condomini e spiegare il motivo del contendere. L'argomento, non è certo semplice e forse nel silenzio della legge (una legge ben precisa,) purtroppo ci troviamo in questa situazione che per adesso, essendo all'oscuro di tutto, sembra incomprensibile e forse anche allarmante. Poi si sa che nelle Assemblee solo pochissimi intervengono in quanto non conoscono la materia o la conoscono poco per cui si fidano di quello che dice l'Amministratore e non un consigliere qualunque. Non è per demonizzare l'operato in genere degli Amministratori, ma potrebbero sbagliare come forse in questo caso, spinti magari dalla pressione di far votare tutti in modo da raggiungere i 500 millesimi.

E' vero che la legge 1132 espone i particolari del dissenso, ma la Cassazione ha espresso vari pareri sul fatto che nella lite interna non è possibile avvalersi del 1132. D'accordo, la Cassazione non fà le leggi ma fa giurisprudenza e come tale e da tenere in grande considerazione forse più della stessa legge.

Che ne pensate???

...Non è per demonizzare l'operato in genere degli Amministratori, ma potrebbero sbagliare come forse in questo caso, spinti magari dalla pressione di far votare tutti in modo da raggiungere i 500 millesimi...

Se viene convocato un condominio parziale i millesimi del condominio parziale sono riproporzionati a mille per cui se gli aventi diritto al voto sono solo i condòmini di una palazzina (500 millesimi delle due), quei condòmini della palazzina rappresenteranno 1000 millesimi e sarà sufficiente la metà del valore di una palazzina a rappresentare 500 millesimi.

Nella convocazione che ha indetto oltre al punto suddetto c'è anche la chiusura del c/c postale delle due palazzine e l'apertura di due nuovi c/c bancari uno per ogni palazzina, per cui saremo tutti chiamati a votare. In questo caso i millesimi sono totali mentre nel caso in questione dovrebbero essere solo quelli del condominio parziale, cioè 500 che poi diventano 1000. Forse per non creare confusione durante l'assemblea oppure per altri motivi che potremmo immaginare ma non parlare. A volte, (a carattere generale) nei condomini, avvengono delle situazioni inquietanti per cui non è da scartare o da scludere niente.

Ma staremo a vedere.

Grazie a tutti e cari saluti

...E' vero che la legge 1132 espone i particolari del dissenso, ma la Cassazione ha espresso vari pareri sul fatto che nella lite interna non è possibile avvalersi del 1132. D'accordo, la Cassazione non fà le leggi ma fa giurisprudenza e come tale e da tenere in grande considerazione forse più della stessa legge.

Che ne pensate???

Che le sentenze della Cassazione prese a riferimento per sostenere tale tesi sono mal lette; anche nelle c.d. liti interne il dissenso ex art.1132 è sempre possibile; la Cassazione mai ha negato ciò (in primis con la sentenza del 1970), ma ha affermato ben altro!

Quanto all'oggetto del contendere: pretendete dall'amministratore l'atto di citazione: è documento che potete visionare e di cui potete aver copia; non è per nulla così complicato come vi si vuol far credere: nell'atto di citazione viene esposto l'oggetto del contendere, le pretese avanzate, i soggetti attivi e passivi della controversia

 

Se da tale atto si evincesse la vostra estraneità, il problema della dissociazione ex art. 1132 nemmeno si porrebbe: voi sareste dei perfetti estranei (in quanto condòmini non interessati alla vicenda processuale) e come tali nemmeno andrete convocati in assemblea.

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