Vai al contenuto
chiara78

Amministratore sfiduciato - un nuovo amministratore)

Puo'un amministratore sfiduciato proseguire l'esame dei vari ordini del giorno presenti nella stessa seduta assembleare dove e'stato revocato(nomina di un nuovo amministratore)?

Se per sfiduciato intendi revocato con almeno 500 millesimi, SI può continuare a rimanere in seduta per due motivi.

 

1) Se immediatamente dopo non è stato nominato un nuovo amministratore che abbia raccolto almeno 500 millesimi, quello revocato rimane in prorogatio imperii con poteri pieni.

2) Se invece è stato nominato un nuovo amministratore, ma nessuno invita l'amministratore revocato ad allontanarsi, se questo ha piacere di permanere, non vedo per qual motivo dovrebbe di sua spontanea iniziativa abbandonare l'assemblea.

Concordo con albano59 ed aggiungo che sta ai condomini proseguire ed approvare, ovvero se il Presidente propone in esame le delibere mancanti, i presenti possono votare contrario allo scopo di non approvare, magari suggerendo al Presidente di rimandare le decisioni all'assemblea con il nuovo amministratore.

Che maggioranza e'richiesta per la revoca?E quale per la nomina del nuovo amministratore?

Che maggioranza e'richiesta per la revoca?E quale per la nomina del nuovo amministratore?

la nomina e la revoca dell'amministratore deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Che maggioranza e'richiesta per la revoca?E quale per la nomina del nuovo amministratore?
Per la revoca e nomina di un nuovo amministratore è necessaria lo stesso quorum, non a caso perchè questo potrebbe svolgersi in una unica votazione, quella della nomina del successore, ovvero chi vota per la nomina del successore vota automaticamente per la revoca, il quorum deliberativo è quello del 2° comma dell'art. 1136 cc, > teste presenti rappresentanti almeno la metà del valore dell stabile (500 mlm)

Se invece si procede prima per la revoca ed ottenuta, si passa alla votazione per nomina del successore, potrebbe capitare che non si giunga al quorum necessario, così che l'amministratore revocato si trovi nuovamente in carica in proroga.

Quorum x prima e seconda convocazione?Avevo letto che in caso di seconda convocazione i quorum erano piu'permissimi...''all'articolo 1136, comma 3, che, a proposito delle assemblee di seconda convocazione, stabilisce "Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."

In questo caso, quindi, per le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio.

Nomina e revoca amministratore sempre 500 millesimi e maggioranza dei partecipanti.

Art. 1136 c.c. IV comma

Se l amministratore è stato revocato 6 mesi prima della fine del suo mandato, è possibile che lui trattandosi anche di avvocato, per ripicca contro i condomini faccia tutti i decreti ingiuntivi dei morosi e parliamo di morosi delle ultime rate dopo la sua revoca per incassando tutte le spese legali. Non c è nessuna norma che lo vieta?

Se l amministratore è stato revocato 6 mesi prima della fine del suo mandato, è possibile che lui trattandosi anche di avvocato, per ripicca contro i condomini faccia tutti i decreti ingiuntivi dei morosi e parliamo di morosi delle ultime rate dopo la sua revoca per incassando tutte le spese legali. Non c è nessuna norma che lo vieta?
Se è stato revocato senza nomina di un successore è ancora in carica con tutti i poteri e può agire contro i morosi, nessuna legge lo vieta.
puo'agire se pero'almeno il rendiconto preventivo era stato approvato giusto?

gisuto................

Mi sembra quindi di poter sostenere che la regola particolare prevalga sulla regola generale..es.in caso di nomina/revoca dell'amministratore si applichera'il II comma del 1136 anche se ci troviamo in una seconda convocazione che impone,come principio generale,che sono valide le delibere approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Mi sembra quindi di poter sostenere che la regola particolare prevalga sulla regola generale..es.in caso di nomina/revoca dell'amministratore si applichera'il II comma del 1136 anche se ci troviamo in una seconda convocazione che impone,come principio generale,che sono valide le delibere approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Anche in seconda convocazione per la nomina e revoca dell'amministratore si deve deliberare con il quorum del 2° comma dell'art 1136 e non può scendere, è questa la regola generale e non ce ne sono di altre, è ben specificato nel 4° comma dell'art 1136 cc (inderogabile);

 

- Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Viceversa per le antenne sara'sempre richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio e questo sia in I che II convocazione giusto?

Viceversa per le antenne sara'sempre richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio e questo sia in I che II convocazione giusto?
Scusami ma che tipo di antenne? Quale è il problema? Tra l'altro non è menzionato nessun problema di antenne in questo topic.

Era per esser certi delle maggioranze richieste nelle delibere..per antenne & videosorveglianza sempre maggioranza dei presenti che siano in possesso di almeno meta'del valore del condominio..

Era per esser certi delle maggioranze richieste nelle delibere..per antenne & videosorveglianza sempre maggioranza dei presenti che siano in possesso di almeno meta'del valore del condominio..
Il quorum del 2°c. art. 1136 cc, per la videosorveglianza si è previsto dall'art cc 1122 ter, mentre per l'impianto antenna è previsto dall'art 1120 cc
×