Nel caso deciso dal Tribunale di Verona, con la sentenza numero 115 del 16 gennaio 2018, il decidente si trovava a giudicare in materia di fatturazione dei consumi del servizio di teleriscaldamento.
Nel merito, l'attore agiva in giudizio convenendo un'impresa di teleriscaldamento e il proprio condominio e lamentando l'errata quantificazione delle spese del teleriscaldamento.
In particolare, secondo l'attore, il consumo del predetto servizio avrebbe dovuto essere fatturato ai singoli proprietari in forza di singoli contratti sottoscritti dalla società con gli stessi al principio del servizio.
Affermava, inoltre, il ricorrente, l'inesistenza di un contratto vigente tra la società e il condominio e la conseguente impossibilità di fatturazione dei consumi direttamente allo stesso.
La modalità di distribuzione, infatti, prevedeva la fatturazione al condominio, con conseguente ripartizione delle somme dovute ai singoli comunisti in ragione dei millesimi detenuti.
Domandava, quindi, l'attore di accertare e dichiarare l'obbligo della società erogatrice del servizio di "emettere la fatturazione relativa ai consumi contratti in capo ad ogni singolo condomino sulla base della suddivisione millesimale" e la conseguente "insussistenza del diritto del condominio di pretendere il pagamento dei servizio dai singoli condomini".
Il Condominio si difendeva chiedendo il rigetto delle domande attoree stante l'esistenza di delibere assembleari (mai impugnate dall'attore) che avevano stabilito le modalità di fatturazione dei consumi del teleriscaldamento in via diretta al condominio e, poi, mediata ai condomini a fronte dei millesimi.
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