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Autoconsumo collettivo in condominio e comunità dell'energia: le prime ipotesi di recepimento delle direttive europee

Autoconsumo collettivo (in condominio) e delle comunità dell'energia: facciamo il punto.
Marco Pezzaglia - Ingegnere 

Si è molto parlato in questo avvio di anno 2020 delle ipotesi di recepimento anticipato della Direttiva (UE) 2018/2001 (il termine formale del recepimento sarebbe il 30 giugno 2021, ma nulla impedisce di recepirla prima) particolare riferimento ai temi dell'autoconsumo collettivo (in condominio) e delle comunità dell'energia.

Quanto alle definizioni e agli effetti dell'applicazione di tali nuovi modelli ci si è già soffermati in precedenza in altri articoli. Ma che cosa si prevede esattamente tali ipotesi di recepimento ?

Innanzi tutto, si tratta di un regime sperimentale che consente di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili purché gli impianti di produzione (da fonti rinnovabili) coinvolti abbiano una potenza al massimo fino a 200 kW e siano entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della legge e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore di quella che sarà la legge definitiva di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, prevista per fine giugno 2021.

Il regime è sperimentale al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata Direttiva (UE) 2018/2001 e di cui alla Direttiva (UE) 2019/944.

Si ricorda che per i condomìni il regime di interesse è quello dell'autoconsumo collettivo che riguarda proprio la possibilità di estendere l'autoconsumo della produzione effettuata all'interno di un condominio a tutte le unità immobiliari del condominio (stesso edificio o condominio) e non solo ai servizi condominiali.

Valgono comunque tutte le altre definizioni e condizioni della direttiva (UE) 2018/2001 e, in particolare per quanto di interesse per i condomini, nell'autoconsumo collettivo i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività energetiche e non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale.

Quale condizione aggiuntiva del regime sperimentale è che per le nuove aggregazioni dovrà comunque essere utilizzata la rete di distribuzione esistente: questo significa che ogni condomino continuerà ad avere il proprio punto di connessione con la rete del distributore locale (non è possibile costituire reti private interne al condominio) anche se tutti i condomini partecipanti all'iniziativa saranno trattati al fine del bilancio energetico come un unico soggetto (l'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati).

La condivisione dell'energia, considerato autoconsumo collettivo istantaneo, può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di aggregazione.

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Se nel caso di autoconsumo collettivo il perimetro di aggregazione è lo stesso edificio o condominio, per le comunità energetiche (rinnovabili) il perimetro è costituito da una linea ideale che può abbracciare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT.

Come avviene la contabilizzazione dell'energia nel caso dell'autoconsumo collettivo? A tal proposito è importante ricordare che i condomini coinvolti:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore, il quale continua a rifornire i predetti clienti sull'intera energia prelevata dalla rete elettrica

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti interni dell'autoconsumo collettivo tramite un contratto di diritto privato e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

d) sull'autoconsumo collettivo sarà erogata una compensazione da parte del GSE i cui parametri saranno definiti tramite una delibera dell'ARERA e un decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi rispettivamente entro 30 o 60 giorni dall'entrata in vigore della legge;

e) i condomini partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e incasso verso venditori e GSE.

Ma che dire del beneficio associabile e del contributo del GSE? L'attuale ipotesi legislativa prevede che:

  • sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa siano comunque applicati gli oneri generali di sistema;
  • gli impianti di produzione coinvolti non possano accedere a meccanismo di incentivazione (ad es. il DM 4 luglio 2019)
  • resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali ai cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 e successive modificazioni.

A tal proposito l'ARERA, come detto entro 30 giorni dalla legge, dovrà adottare un provvedimento:

  • affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, all'attuazione dei nuovi modelli con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
  • per individuare, anche in via forfettaria, il valore di tutte le componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa
  • per istituire un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate
  • per individuare modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

Dall'altra parte il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla legge, dovrà:

  • individuare una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle nuove configurazioni sperimentali erogata dal GSE, per un periodo stabilito, in alternativa allo scambio sul posto al fine di premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
  • stabilire le modalità per un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti non applicabili all'energia condivisa come individuate dall'AREA e dalla predetta remunerazione incentivante.

Le normative europee sull'autocomsumo collettivo in condominio

La proposta di legge è contenuta un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto legge milleproroghe) ed è, alla data, al vaglio delle commissioni parlamentari competenti.

Inizialmente non ammesso all'esame e poi riammesso, qualunque ne sarà la sorte nell'attuale fase legislativa, rappresenta il primo disegno di legge nazionale compiuto in materia di autoconsumo collettivo e comunità dell'energia: un utile riferimento per quella che sarà l'evoluzione definitiva e rispetto al quale serve confrontarsi.

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