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L'amministratore è obbligato ad aprire un conto corrente intestato al condominio? Si, no, forse!

È possibile prevedere l'obbligo di apertura del conto corrente condominiale?
Avv. Alessandro Gallucci 

Quella dell'apertura del conto corrente condominiale sta diventando un telenovela come la questione dell'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali. Il contrasto non è così aspro ma, probabilmente, solamente perché le controversie in materia sono minori rispetto a quelle relative alle tabelle. Chissà se interverranno le Sezioni Unite.

Era il maggio del 2011 quando il Tribunale di Salerno, intervenendo sul punto, disse che "l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l'amministratore - pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo - è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri più d'uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati).

Il predetto obbligo discende anche da un'esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall'effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea" (Trib. Salerno 3 maggio 2011).

Fatta questa premessa affondo il colpo specificando che "si sostiene addirittura che il singolo condomino abbia un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio, nonché a conoscere l'entità degli interessi che maturino a suo favore".

Ed infine concluse "la mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò ex se irregolarità di tale gravita' da comportare la revoca del mandato " (Trib. ult. cit.).

Questa presa di posizione fa sorgere una serie d'interrogativi.

Uno dei tanti: aperto il conto, ogni quanto tempo l'amministratore deve provvedere a versare le somme ricevute a mano dai condomini? Ma soprattutto: è possibile prevedere un obbligo e relativa sanzione per via giurisprudenziale?

La Cassazione, con una sentenza del maggio del 2012, ha corretto parzialmente il tiro. Si legge in questa pronuncia che "anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.

Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale" (Cass. 10 maggio 2012, n. 7162).

Si è passati dall'obbligo sanzionabile con la revoca per fondati sospetti di gravi irregolarità ad un obbligo non sanzionabile.

Infine, con una sentenza resa lo scorso 20 giugno, gli ermellini, sia pur indirettamente, hanno cambiato orientamento. "La questione circa l' apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell'operato dell'assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 cod. civ.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. n. 1165/1999; 5889/2001; 19457/2005) " (Cass. 20 giugno 2012 n. 10199).

In sostanza: se l'Autorità Giudiziaria non può dire nulla sulla delibera che rigetta la richiesta di apertura di conto corrente perché potrebbe contestare all'amministratore, che agisce nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, di aver fatto altrettanto?

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