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Stop agli animali domestici in ascensore. Una nuova sentenza riapre il dibattito.

Valida la clausola del regolamento che impedisce ai condomini di utilizzare l'ascensore accompagnati dai propri animali domestici.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Non vi è stretta accessorietà della parte comune rispetto alla proprietà singola, in forza della quale quanto è vietato per la parte singola automaticamente debba esserlo anche per la parte comune.

È valida la clausola del regolamento di condominio che impedisce ai condomini di utilizzare l'ascensore accompagnati dai propri animali domestici. Questo è il principio di diritto espresso dalla Tribunale di Monza con la sentenza del 28 marzo 2017 in merito al divieto di animali in condominio.

Se il regolamento condominiale vieta di tenere animali è nullo

I fatti di causa. Tizio e Caio impugnavano per nullità una clausola del regolamento (contrattuale) del supercondominio che impediva ai singoli proprietari di usare l'ascensore coi propri animali domestici, prevedendo sanzioni in tal caso.

Secondo gli attori, l'invalidità della clausola derivava direttamente dalla legge (nuovo comma 5 dell'art.1138, co.5 c.c., introdotto dalla L.220/12).

Costituendosi in giudizio, il supercondominio (convenuto) replicava che la previsione del regolamento non impediva di detenere animali domestici, ma solo di usare un bene comune (ascensore) per il loro trasporto.

Condominio e animali domestici dopo la riforma

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale. Si parla di regolamento contrattuale per indicare un regolamento condominiale che limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni amplia i poteri di uno o più condomini attribuisce maggiori diritti a uno o più condomini.

Il motivo per cui il regolamento predisposto dall'originario unico proprietario vincola tutti i condomini è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente ma anche all'uso delle parti comuni dell'edificio, lo stesso discorso può essere ripetuto, mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità. Il regolamento negoziale, tuttavia, può anche contenere delle semplici clausole regolamentari. La distinzione della natura delle clausole è di fondamentale importanza: infatti mentre per la modificazione delle clausole contrattuali è sempre necessario il consenso scritto di tutti i condomini, per la revisione delle norme regolamentari contenute in un regolamento contrattuale è sufficiente una deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste dall'art. 1138 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 943/99).

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Sentenza
Scarica Tribunale di Monza - 28 marzo 2017
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