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Il condomino risponde dei danni causati solo in caso di ammissione o accertamento della sua responsabilità.

Danni in condominio, l'assemblea non può addebitare le riparazioni fino a quando il singolo condomino non ha riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale.
Avv. Paolo Accoti 

L'assemblea non può deliberare l'esecuzione di lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni danneggiate ponendoli esclusivamente a carico di coloro i quali sono ritenuti, dalla stessa assemblea, responsabili dei danni, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale.

In mancanza di una tale ammissione di responsabilità ovvero di accertamento giudiziale in tal senso, l'assemblea deve ripartire le relative spese secondo i principi generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123 Cc), tra tutti i condòmini, fermo restando il diritto di costoro di agire, in prima persona o per il tramite dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, al fine di ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Danni causati alle parti comuni dalla ditta che lavora in appartamento

Tanto è stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 26360, pubblicata in data 7 novembre 2017.

La stessa è stata chiamata a decidere di una controversia insorta tra alcuni condòmini e l'ente di gestione condominiale, in particolare, dell'impugnativa di alcune delibere assembleari con le quali il condominio aveva imputato i costi relativi a degli interventi di spurgo solo ad alcuni condòmini, ritenendoli responsabili dell'intasamento, dovuto, a dire dell'assemblea, ad alcuni lavori di ristrutturazione dagli stessi effettuati.

Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello di Trieste poi, rigettavano l'impugnativa e, pertanto, i condòmini soccombenti adivano la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135, numeri 2 e 3 Cc, per avere il Giudice del gravame ritenuta legittima la delibera che imputava i costi solo ad alcuni condòmini sulla scorta di <<una mera opinione dell'amministratore sulle cause dell'evento>>.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato e, per motivare il proprio assunto riferisce come <<l'assemblea condominiale del 13 ottobre 2005, con all'ordine del giorno "approvazione del consuntivo e riparto spese ordinarie" ha infatti deliberato di addebitare alla proprietà …… i costi dello spurgo "in quanto l'amministratore ritiene che i lavori di ristrutturazione della proprietà stessa abbiano causato l'intasamento". La relativa deliberazione è invalida.

Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale "l'assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c." (Cass. n. 7890/1999, e, più recentemente, Cass. n. 10053/2013)>>.

Ciò posto, accoglie la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare proposta dalle ricorrenti, dichiarandone la nullità.

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI

Sentenza
Scarica Cass.Civile Ord. Sez. 2 Num. 26360 del 07/11/2017
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