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Danni da infiltrazione: il danneggiato rischia la beffa se i danni seguono un acquazzone prolungato

In cado di danni da infiltrazioni dovuti da un acquazzone prolungato, la situazione cambia.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condomino, per le parti di proprietà esclusiva, ed il condominio, per le parti comuni e comunque per quelle che hanno una funzione utile a tutti (si pensi al lastrico di uso e/o di proprietà esclusiva), sono responsabili per i danni provenienti dalle cose che hanno in custodia.

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2051 c.c. che recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La giurisprudenza ha chiarito la portata della norma.

"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ" - si dice ormai da anni -"ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta".

In questo contesto "l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008)" (Trib. Urbino 3 giugno 2010).

Ciò detto diventa fondamentale comprendere che cosa debba intendersi per caso fortuito.

Una forte pioggia può esserlo?

Si, almeno così dice la Cassazione che, in una recente sentenza, ha affermato che "in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/20109)" (Cass. 8 maggio 2013, n. 10898).

Resta sempre da valutare, naturalmente, lo stato della cosa in custodia per comprendere se, in qualche modo, una certa trascuratezza nella sua manutenzione possa essere stata comunque decisiva.

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