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Risarcimento danni per giochi bambini in cortile condominiale

Risarcimento danni causati dai bambini che giocano nel cortile condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Oggi ho ricevuto la raccomandata dell'avvocato di uno dei condòmini che mi chiede un risarcimento di qualche centinaio di euro per i danni che mio figlio avrebbe causato alla sua autovettura a causa delle pallonate ricevute per i giochi in cortile.

A parte che non so come possano dire che è stato lui e non un altro, dato che in tanti bambini giocano nel cortile, ma io che c'entro, gli dico sempre di non giocare. Secondo voi devo pagare?

Questo il quesito che ci è giunto da un nostro lettore.

La questione ci pare abbastanza articolata da non consentire una risposta precisa e dettagliata: gli elementi di fatto riguardanti lo specifico caso (individuazione certa della persona che ha causato il danno, ecc.) sono tali da dover essere valutati in concreto.

Ciò nonostante, il quesito ci pare comunque utile per approfondire la tematica dei danni causati dai bambini che giocano nel cortile condominiale e di conseguenza, dare comunque un'indicazione di massima al nostro lettore.

Che cosa fare se i bambini dei vicini giocano nel cortile condominiale nelle prime ore del pomeriggio?

Responsabilità dei genitori

Il codice civile, nelle norme dedicate alla disciplina della responsabilità per fatti illeciti, specifica che il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro. Si tratta del disposto dell'art. 2048 c.c.

Minori non emancipati, ossia minori cui non è attribuita la capacità di agire, ergo la piena responsabilità delle proprie azioni, in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.

Un/una sedicenne che contrae matrimonio è emancipato di diritto (art. 390 c.c.), un diciassettenne che vive a casa con i genitori no.

La responsabilità che viene attribuita ai genitori, che prevede in termini probatori una presunzione di colpa, è di due tipi:

a) culpa in educando, ossia una responsabilità per non aver adeguatamente educato il proprio figliuolo a comportarsi correttamente;

b) culpa in vigilando, ossia una responsabilità per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento dei propri figli.

Come valutare se i genitori non siano incorsi in alcuna responsabilità?

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.

In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale (Cass. 14 marzo 2008, n. 7050)” (Cass. 19 febbraio 2014 n. 3964).

Si tratta di principi che non lasciano molto spazio a situazioni di esenzione da colpa, ma che comunque necessitano di una valutazione in relazione al caso concreto.

Giochi nel cortile condominiale

In quanti, alzino la mano, non hanno temuto di vedere danneggiata la propria automobile o comunque altre cose (portoni, finestre, ecc.) dalle pallonate dei bambini/ragazzi che giocano nel cortile condominiale?

I giochi, ove siano forieri di danni, rischiano di comportare in capo ai genitori dei bambini che li hanno causati l'obbligo di risarcire il pregiudizio arrecato. Non fa distinzione, in questo caso, l'essere o meno condòmino. Se c'è un danno ed è imputabile ad uno o più comportamenti in concorso, allora tale danno va risarcito.

Al danneggiato spetterà provare che il minore ha causato il danno, presumendosi la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 c.c. A quest'ultimo spetterà la possibilità di provare di non avere avuto colpa.

Si badi: nel caso di responsabilità in capo ad un minore capace d'intendere e volere, la responsabilità dei genitori si aggiunge a quella diretta e personale del minore medesimo, che non è responsabile diretto solamente nel caso d'incapacità (art. 2047 c.c.)

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