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Impianto fognario senza antirigurgito. Il Comune paga i danni al proprietario del garage allagato.

Danni al garage provocati dalla cattiva manutenzione dell'impianto fognario. Chi paga?
Avv. Leonarda Colucci 

Cattiva manutenzione della rete fognaria. Responsabile il Comune per i danni subiti dal proprietario in seguito all'allagamento del suo locale

La questione del soggetto che risponde dei danni causati dall'impianto fognario è al centro di una sentenza della Cassazione emessa lo scorso 7 luglio. Gli Ermellini, infatti, hanno stabilito che gli impianti fognari, dopo la loro realizzazione, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, quindi, risponde come custode degli eventuali danni sopportati da terzi a causa della cattiva manutenzione. (Cass. civ., 7.7.2016, n.13945) Il principio espresso dalla Cassazione richiede una breve ricostruzione della vicenda nei precedenti gradi di giudizio.

Una società, in qualità di proprietaria di un immobile, cita in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni sopportati dal garage in seguito ad un allagamento dovuto alla cattiva manutenzione della rete fognaria, sostenendo la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c..

Malgrado l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, e l'indicazione di un Consorzio che aveva realizzato dei lavori alla rete fognaria nel condominio ove si era verificato l'evento dannoso, la sentenza di primo grado si conclude con la condanna dell'ente al pagamento dei danni sopportati dalla società attrice a causa di un rigurgito dell'impianto fognario.

(In tema di impianto fognario e responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune vedasi: Rottura dell'impianto fognario. E' sempre responsabile il gestore della rete idrica?)

La sentenza di primo grado appellata dal Comune è stata confermata anche in appello ma l'ente, ritenendo che la colpa dell'evento era addebitabile unicamente alla condotta del Condominio che non aveva provveduto a dotare l'impianto fognario di un sistema antirigurgito e che l'obbligo di manutenzione gravava su un Consorzio che aveva realizzato alcune opere dell'impianto, impugna la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione.

I giudici della terza sezione civile della Cassazione, dopo aver rilevato che non è in discussione il riparto dell'onere di manutenzione del tratto di impianto fognario fra il Comune ed un consorzio del quale faceva parte il condominio ove si è verificato l'evento dannoso (allagamento del garage a causa di un rigurgito dell'impianto fognario), dato che il Comune nel corso del giudizio di merito aveva ammesso l'esistenza di un obbligo di manutenzione a suo carico, affrontano uno dei motivi del ricorso dell'ente secondo cui "la sentenza di secondo grado avrebbe errato nel non prendere in esame il problema dell'inesistenza di un sistema antirigurgito in relazione alla fognatura condominiale……".

Pertanto alla luce dei rilievi effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, secondo cui l'esistenza di un sistema antirigurgito avrebbe impedito il verificarsi dell'allagamento, a parere dell'ente ricorrente la sentenza avrebbe dovuto valutare l'esistenza di una responsabilità in capo al condominio, che avendo omesso di dotare l'impianto fognario di tale sistema, doveva essere chiamato a rispondere del danno in questione.

La sentenza n. 13945 dello scorso 7 luglio, però, ha dichiarato infondato tale motivo del ricorso, rilevando che la pronuncia della Corte d'appello resiste anche a tale censura.

Gli Ermellini, quindi, ritenendo che il caso di specie si colloca agevolmente nel solco di un orientamento già consolidato hanno puntualizzato che "… gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito" (Cass. 19.3.2009 n. 6665).

Si allaga la cantina, il Comune condannato a risarcire i danni.

Evidenzia, inoltre, la sentenza che la responsabilità del Comune non può essere diminuita rispetto al danneggiato neanche a voler ipotizzare un concorso di colpa del condominio per non aver dotato l'impianto fognario di un adeguato sistema antirigurgito, tutto al più tale circostanza potrà essere fatta valere in una eventuale azione di regresso dell'ente nei confronti del Condominio.

In tal modo la sentenza si conclude con la conferma della decisione della Corte d'appello che ha condannato il Comune al risarcimento dei danni sopportati da un condomino a causa della cattiva manutenzione dell'impianto fognario.

E' chiaro, quindi, che l'ente risponde dell'impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l'evento dannoso sia dovuto al caso fortuito.

Niente rimborso al condomino che sistema la fogna senza autorizzazione

Sentenza
Scarica Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civ. Sent. 7.7.2016 n. 13945
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