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Mancata erogazione dei trattamenti retributivi ai lavoratori dipendenti. Il condominio non è obbligato in solido con l'appaltatore.

Il condominio non è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Il Condominio, in quanto ente di gestione privo di personalità giuridica e al netto della previsione di cui all'articolo 1676 codice civile, non è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il Tribunale di Torino con Sentenza del 19 gennaio 2018 ha, infatti, ritenuto applicabile al Condominio degli edifici l'articolo 29, comma 3 ter, del Decreto legislativo 276/2003, a mente del quale: "fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale".

Il fatto. Due operai specializzati nel settore edile, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di due imprese del settore nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 per un appalto conferito dal Condominio di corso Alfa, hanno chiesto la condanna in solido delle imprese e del condominio al pagamento delle rispettive spettanze lavorative (uno di questi ha chiesto anche la condanna solidale per il pagamento del noleggio delle struttura di sua proprietà per Euro 7.820,00).

Il condominio convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto preliminarmente l'estromissione dal giudizio e contestato nel merito le domande.

Le altre due società convenute - nella qualità, rispettivamente, di appaltatore e subappaltatore dei lavori di manutenzione straordinaria - sono rimaste, invece, contumaci.

Passaggio di consegne, ammanchi di cassa e mancato versamento dei contributi previdenziali.

La Sentenza. La domanda di accertamento dei due rapporti di lavoro subordinato e la conseguente condanna in solido pretesa nei confronti delle imprese edili (quali appaltatori dell'opera) insieme alla compagine condominiale (quale committente) è stata ritenuta, dal tribunale adito, solo in parte fondata.

Esaminiamo, allora, in dettaglio i fatti del processo, per come narrati in sentenza. I testimoni escussi hanno concordemente riferito che entrambi i ricorrenti hanno lavorato presso l'edificio di cui consta il condominio occupandosi del rifacimento della facciata ed osservando il normale orario di lavoro di cantiere.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Torino Sentenza del 19 gennaio 2018
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