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I contratti di prestazione energetica

Contratti di prestazione energetica. Aspetti legali e tipologie contrattuali.
Avv.ti Enrico Morello - Edoardo Valentino 

Si sente molto parlare in ambiente condominiale dei contratti di prestazione energetica. Come spesso avviene, però, le novità attirano molto, ma sono difficili da comprendere e soprattutto adattare alla realtà delle diverse tipologie di stabili.

I contratti di prestazione energetica detti anche contratti di rendimento energetico o EPC (Energy Performance Contracts) sono tipologie contrattuali introdotte dalD.Lgs. 102/2014, rubricato "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Il citato decreto definisce un EPC come un "accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari".

In buona sostanza con queste tipologie di accordi un fornitore (ad esempio una c.d. ESCO, o Energy Saving Company) si impegna con i propri mezzi e la propria organizzazione a intervenire in condominio con un intervento di efficientamento energetico sull'impianto di riscaldamento dello stabile, creando una soluzione che consente all'utente di usufruire degli stessi servizi (principalmente riscaldamento) con dei costi ridotti.

Il contratto, naturalmente, è a titolo oneroso e il fornitore consegue il proprio guadagno giovandosi di parte dei risparmi conseguiti dal cliente per un tempo determinato appunto dal contratto.

Esistono differenti forme e modulazioni degli accordi possibili con le ESCO.

Ecobonus del 65%, per i condominii potrebbe essere prorogato

Principalmente le tipologie di contratto sono denominate First In, First out, Guaranteed savings e Shared savings.

L'allegato 8 del citato Decreto, poi, stabilisce gli elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto, ossia "a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;

  • b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
  • c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
  • d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  • e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
  • f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
  • g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
  • h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
  • i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
  • j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
  • k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
  • l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza".

Come tutti i contratti gli EPC non sono inerentemente né convenienti né non convenienti, bisognerà analizzare con l'ausilio di un esperto se il proprio condominio si gioverebbe di un intervento di efficientamento energetico o se l'intervento non sarebbe risolutivo o conveniente.

Si può comunque ipotizzare che questi contratti siano favorevoli in caso l'impianto condominiale sia risalente o abbia necessità di un risanamento.

In tal caso l'assemblea potrebbe demandare all'amministratore il compito di contattare un esperto al fine di verificare se un intervento di efficientamento energetico sia praticabile nel palazzo e se sì a quali costi e con quali benefici.

Solamente l'analisi di un esperto, infatti, potrà chiarire l'impatto dell'intervento nel proprio condominio.

Tabella riassuntiva dei principali modelli contrattuali di Contratti di efficientamento energetico.

(La tabella ha solamente scopo informativo e didattico e le forme contrattuali possono variare.)

NOME

INVESTIMENTO

CONVENIENZA

ASPETTI GIURIDICI

FIRST OUT

Esco o finanziatore (ad esempio Banca)

I risparmi realizzati vengono inizialmente ceduti al soggetto che ha finanziato il costo dei lavori e solo al termine del contratto il condominio trattiene il risparmio.

Il finanziatore è legalmente proprietario dell'impianto realizzato. Alla scadenza del contratto questa passa al cliente.

FIRST IN

Esco o finanziatore (ad esempio Banca)

Tutto il risparmio realizzato è diviso tra il finanziatore e il condominio per la durata del contratto.

Il finanziatore è legalmente proprietario dell'impianto realizzato. Alla scadenza del contratto questa passa al cliente.

SHARED SAVINGS

Esco o finanziatore (ad esempio Banca)

Finanziatore e cliente si accordano sulla percentuale di profitto derivato dal risparmio che viene ripartito.

Il finanziatore è legalmente proprietario dell'impianto realizzato. Alla scadenza del contratto questa passa al cliente.

GUARANTEED SAVINGS

Esco e condominio (in proporzioni variabili)

Il cliente si giova di una quota di risparmio garantito contrattualmente.

L'impianto è di proprietà del condominio. La Esco agisce solo per interventi specifici o manutenzione.

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