Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La trasparenza della contabilità condominiale. Considerazioni critiche alla luce di alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali

Focus - Analisi delle principali novità introdotte in materia di trasparenza contabile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Tra le principali novità introdotte dalla Riforma del Condominio figurano sicuramente le disposizioni dettate in materia contabile, volte a incrementarne il livello di trasparenza.

Evoluzione di una tutela. L'art. 1130 c.c., nella sua formulazione ante-Riforma, disponeva in via estremamente generica che l'amministratore alla fine di ciascun anno rendicontasse la sua gestione in sede assembleare, non sussistendo alcuna previsione in ordine alle modalità ed ai criteri a cui attenersi nella redazione del relativo documento.

Interpretando tale inciso in materia di redazione del rendiconto annuale, si evidenzia come l'amministratore non aveva alcun obbligo di attenersi a schemi predefiniti, né tantomeno a specifiche modalità (con riguardo ai contenuti) e criteri di redazione.

In merito a tale inciso, per far fronte alle carenze normative, la giurisprudenza è intervenuta più volte precisando che il rendiconto annuale deve ispirarsi a criteri di chiarezza, di intelligibilità e di semplicità (Cass. Sez. Civ. n. 8877del 28 aprile 2005; Cass. Sez. II, Sent. n. 1405 del 23 gennaio 2007).

Secondo una particolare pronuncia (Cassazione, sentenza 1405/2007), non è necessario che la contabilità sia tenuta dall'amministratore «con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa».

La riforma con l'obbiettivo della trasparenza. Tra le novità più significative della riforma si annoverano i quattro registri previsti dal nuovo articolo 1130 del Codice civile.

Nel dettaglio il registro di anagrafe condominiale, deve contenere le generalità di ogni condomino, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (inquilini), con i codici fiscali, residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

  1. in evidenza

Dello stesso argomento