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Incolumità pubblica: sono obbligati alla conservazione dell'immobile anche i chiamati all'eredità

Sono obbligati alla conservazione dell'edificio anche i chiamati all'eredità
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Con sentenza, il giudice monocratico del Tribunale di Latina condannava Tizio, Caia, Sempronio e Mevio alla pena di Euro 309 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento del danno morale subito dalla costituita parte civile, liquidato nella misura complessiva di Euro 5.000, per la contravvenzione ex articolo 677 c.p. perché, quali proprietari dell'immobile, omettevano di far eseguire i lavori necessari alla tutela dell'incolumità pubblica.

Avverso tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la qualità di proprietari dell'immobile dei medesimi ricorrenti, erroneamente ritenuta sussistente; inoltre, la violazione di legge in merito all'articolo 460 c.c., per insussistenza dell'obbligo dei chiamati all'eredità di provvedere alla conservazione del bene.

Immobile abusivo. Anche gli eredi sono obbligati ad eseguire l'ordine di demolizione.

Il ragionamento della Cassazione. Entrambi i gruppi di ricorrenti contestano la loro "legittimazione passiva", affermando di non rivestire la qualificazione soggettiva di proprietari dell'immobile che minaccia rovina, e, pertanto, di non essere destinatari del precetto.

Premesso ciò, il giudizio sorto a seguito di un intervento urgente originariamente disposto dal comune nell'anno 2003, con diffida agli odierni ricorrenti a provvedere in via definitiva, e con successivo intervento di un privato, costituitosi parte civile - che nel 2006 segnalava la protrazione della situazione di pericolo concreto per i passanti.

Secondo i giudici di legittimità, il soggetto attivo indicato dall'articolo 677 c.p. non è soltanto il proprietario dell'immobile, ma anche "chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione".

In tema, è stato osservata la natura di reato proprio, ma la giurisprudenza ha variamente indicato la seconda ipotesi di destinatario del precetto, ad esempio: nell'amministratore di condominio (Cass. pen. Sez. 4, sentenza n. 46385 del 23/10/2015; Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 6596 del 17/1/2008), o nel condomino anche se la minaccia di rovina non provenga dalla sua porzione di proprietà individuale e indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 15759 del 6/2/2001); nel tutore dell'incapace (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 4032 del 10/10/2003), quindi in figure che sebbene non riconducibili a quella cui spetta l'insieme delle situazioni soggettive di cui si compone il diritto di proprietà, purtuttavia siano tenute ad un obbligo di manutenzione del bene.

Nel caso specifico, secondo la finalità perseguita dal legislatore, era inappropriato opporre sottili distinzioni civilistiche sulle qualità successorie degli imputati, trattandosi in entrambi i casi di soggetti tenuti a provvedere ai lavori necessari sull'immobile onde scongiurarne il rischio di rovina, salvo poi a verificare nell'appropriata sede civilistica a chi sarebbe effettivamente spettato l'onere di spesa in merito a tali opere necessarie ed urgenti, alla stregua delle rispettive posizioni civilistiche in ordine al bene.

Debiti condominiali e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Del resto, precisa la cassazione, dalla disposizione dell'articolo 460 c.c. discendono i poteri del chiamato all'eredità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione; nonché quella di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, potendo anche farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Trattasi di poteri espressi in termini di mera facoltà quando sono rivolti alla cura di un interesse privato dello stesso soggetto, ma che devono intendersi come obblighi nei loro riflessi funzionali alla tutela di un interesse pubblico, nella specie consistente nell'incolumità pubblica e sanzionato dalla disposizione dell'articolo 677 c.p.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Per l'effetto è stata confermata la decisione del merito di condanna dei ricorrenti.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

RIFERIMENTI NORMATIVI

677 C.P.

PROBLEMA

I proprietari dell'immobile, chiamati all'eredità, omettevano di far eseguire i lavori necessari alla tutela dell'incolumità pubblica.

LA SOLUZIONE

l reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato.

Vi è rilevanza penale per i chiamati all'eredità che comprenda un edificio pericolante, quando dalla situazione di rovina dell'immobile derivi pericolo per la persona: deve trattarsi di un pericolo concreto, secondo il canone interpretativo della concreta offensività.

LA MASSIMA

In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, sussiste l'obbligo giuridico alla conservazione dell'edificio anche a carico dei chiamati all'eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica. Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2019, n. 10549

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione--10549-2019
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