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(05/04/2007) Notificazione a mani del portiere di condominio Corte di Cassazione, Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 366 Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto quale «addetto» alla ricezione, dichiaratosi delegato direttamente dal destinatario, e in tale veste risulti indicato sull'originale che riporta la relazione dell'ufficiale giudiziario, senza altri riferimenti alle sue funzioni derivanti dall'incarico di portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. In mancanza di tale prova si applicherà perciò, in tema di adempimenti, la disciplina prevista dal secondo comma dell'articolo 139 del c.p.c. e non quella «speciale» fissata dal quarto comma della stessa disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario. >> I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale |
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