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La delibera è invalida ed il condominio è d'accordo ma non la sostituisce? Allora deve pagare le spese legali

Deliberare la conferma dell'amministratore con maggioranze inferiori a quelle previste dalla legge.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un’assemblea condominiale prende una decisione che, stando alla legge, dev’essere considerata illegittima. Per restare vicini al caso che ci offre lo spunto di riflessione (ma il principio vale a livello generale), s’ipotizzi che l’assise abbia deliberato la conferma dell’amministratore con maggioranze inferiori a quelle previste dalla legge. In questo contesto, d’invalidità del deliberato, uno dei condomini impugna la decisione.

Il condominio, per bocca dell’amministratore, si dice d’accordo con le doglianze dell’impugnante e costituendosi in giudizio sin associa alle sue osservazioni (sic!). In tutto questo, però, la deliberazione non viene sostituita. È bene ricordare che, ai sensi dell’art. 2377 c.c.:

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo

Rispetto a questa norma la giurisprudenza ha specificato che “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere” (così Cass. 28 giugno 2004 n. 11961)

Per il condominio il riferimento, oltre che alla legge, dev’essere inteso all’atto costitutivo. In quel caso la controversia, venuto meno l’oggetto del contendere, va avanti per la così detta soccombenza virtuale.

In sostanza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, il giudice verifica chi – in ragione degli elementi di diritto e di tutte le circostanze utili – ha ragione, chi ha torto e quindi chi deve pagare.

Senza trascurare la possibilità di compensare le spese se ricorrono gravi e giustificati motivi.

Nel caso oggetto della pronuncia n. 279 resa dal Tribunale di Brindisi lo scorso 6 marzo, la situazione era leggermente differente.

Come detto in principio, infatti, sebbene il condominio avesse fin da subito concordato sulla illegittimità della deliberazione per mancanza del quorum, alle parole non erano poi seguiti i fatti: insomma la decisione assembleare non era stata sostituita.

In questo contesto, annullata la decisione dell’assise in giudice ha dovuto prendere posizione sulle spese processuali.

In relazione si legge in sentenza: “ quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deve tener conto dell'adesione del condominio alla doglianza dei condomini ricorrenti, espressa già prima della sua costituzione in giudizio.

Tuttavia a tale volontà non è poi seguita una revoca da parte dello stesso condominio, in via di autotutela, della delibera qui impugnata con la conseguenza che la condotta collaborativa è idonea a giustificare una compensazione parziale delle spese di lite che per la restante parte devono essere poste a carico del condominio resistente per il principio di soccombenza” (Trib. Brindisi 6 marzo 2012 n. 279).

In pratica un’ammissione di colpa non salva dalla condanna a pagare l’avvocato di controparti.

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