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Vizi della cosa locata - obbligazioni del locatore

Vizi della cosa locata - obbligazioni del locatore

(06/02/2007)Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8942
Costituiscono vizi della cosa locata, agli effeti di cui all'art. 1578 c.c.,, quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto.
Ciò posto, è da escludere che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti della stessa dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, ovvero di accadimenti accidentali (nella specie, cattivo funzionamento degli scarichi e la difettosa tenuta dei pluviali e delle tubazioni idriche).
In tale ipotesi, è operante l’obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale.
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