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(01/02/2007) Notificazione degli atti al portiere - omissione dell'attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone idonee GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA 14 dicembre 2005, n. 55357 A norma dell'art. 139 del c.p.c. è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell'intimato senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto. Tale principio vale anche per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale poiché l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, quali possibili consegnatari dell'atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notificazione che deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione. >> I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale |
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