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(14/12/2006) Notifica a mezzo posta: consegna a persona che si dichiara addetta Cassazione, sentenza n. 13063 dell'1/6/2006 E' legittima la notifica effettuata al portiere che si sia qualificato come "autorizzato a riceverla" Per le notificazioni a mezzo del servizio postale, se non è possibile consegnare il piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7 comma 2, della legge n. 890 del 1982, può essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta “al servizio dei destinatari”. In questi casi, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario >> I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale |
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