(12/12/2006) Validità della delibera approvata ai sensi dell'art. 26 della legge 10/1991 anche in mancanza del progetto dell'opera
Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2006, n. 10871
E' legittima delibera condominiale che dispone la soppressione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge 10 del 9 gennaio 1991, nel caso in cui l'assemblea, dopo aver manifestato la volontà di modificare l'impianto centralizzato senza approvare il progetto accompagnato dalla relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 10/1991, abbia successivamente proceduto alla relativa fase esecutiva nel rispetto della citata legge, deliberando la trasformazione dell'impianto secondo un progetto tecnico che aveva previsto l’installazione di canne fumarie singole e collettive con un risparmio energetico del 25% circa del consumo di combustibile globalmente necessario all'impianto centralizzato.
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