Validità della delibera approvata ai sensi dell'art. 26 della legge 10/1991 anche in mancanza del progetto dell'opera

(12/12/2006)

Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2006, n. 10871

E' legittima delibera condominiale che dispone la soppressione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge 10 del 9 gennaio 1991, nel caso in cui l'assemblea, dopo aver manifestato la volontà di modificare l'impianto centralizzato senza approvare il progetto accompagnato dalla relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 10/1991, abbia successivamente proceduto alla relativa fase esecutiva nel rispetto della citata legge, deliberando la trasformazione dell'impianto secondo un progetto tecnico che aveva previsto l’installazione di canne fumarie singole e collettive con un risparmio energetico del 25% circa del consumo di combustibile globalmente necessario all'impianto centralizzato.


 

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