- Home > Archivio > sentenze > impianti >
Distacco dal riscaldamento condominiale

 

Newsletter condominiale

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità condominiali - immobiliari![Iscriviti]


  >> Consulenza condominiale
  >> NewsLetter
  >> Archivio Condominio
(23/11/2006)

Distacco dal riscaldamento condominiale

Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518

Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.




Segnala ad un amico
Stampa - Archivio sentenze