(31/10/2006) Il singolo condomino può sempre ottenere il risarcimento per i lavori difettosi
Corte di Cassazione - Sezione II Civile, Sentenza del 27 luglio 2006, n. 17118
In tema di appalto di lavori condominiali, l’azione di risarcimento prevista dall' art. 1668 c.c. nei confronti dell’appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascun condomino legittimato in proprio ad agire nei confronti dello stesso appaltatore e ciò anche se il contratto sia stato stipulato dall’amministratore
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