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(12/10/2006) Responsabilità dell’appaltatore per rovina di edificio Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.04.2006 n° 8520 La Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 1669 c.c. è da intendersi come norma speciale c.c rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile qualora la prima non lo sia in concreto. Quindi, oltre all`azione di responsabilità dell`appaltatore per vizi e difetti costruttivi prevista dall`art. 1669 del codice civile, che ha durata decennale e quindi limitata, potrà essere sempre invocata, ricorrendone i presupposti, la norma generale di risarcimento danni di cui all`art. 2043 . >> Apertura di un passo carrabile e necessità del permesso di costruire |
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