(03/10/2006) Sulle obbligazioni pro quota decide il giudice del luogo dell'immobile
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 18/09/2006 n° 20076
Qualunque controversia possa insorgere nell’ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio, quand’anche veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall’amministratore, è perciò sempre una controversia “tra condomini” la cui cognizione ratione loci spetta esclusivamente e senza alternative, in forza del citato articolo 23 Cpc, al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
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