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(21/09/2006) Il suolo su cui sorge l’edificio condominiale è la superficie su cui insiste immediatamente la parte infima dello stabile Cass Sez. II n. 5085 del 9 marzo 2006 Il principio sancito dall'art. 840 del c.c., secondo cui la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, non è applicabile nei condomini, poichè il suolo su cui sorge il condominio, infatti, è oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani. Il sedime del fabbricato costituisce, dunque, il limite ultimo delle proprietà individuali, le quali non si espandono usque ad infera, neppure se sono ubicate nel piano più basso, o in una sua porzione. >> Apertura di un passo carrabile e necessità del permesso di costruire |
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