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L’amministratore può resistere in giudizio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea

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(21/09/2006)
L’amministratore può resistere in giudizio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea

Cassazione, Sez. II Civ., 10 marzo 2006 n. 5265

Il potere di rappresentanza giudiziale del condominio, che l’art. 1131 c.c., comma 2 conferisce all’amministratore relativamente alle azioni concernenti le parti comuni, implica necessariamente non solo la facoltà di resistere in giudizio ma anche quella di proporre tutte le impugnazioni, ivi compreso il ricorso per Cassazione, avverso le decisioni sfavorevoli, senza necessità di apposita autorizzazione dell’assemblea.




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