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Istituzione del servizio di portierato non previsto dal regolamento di condominio

Istituzione del servizio di portierato non previsto dal regolamento di condominio

(07/09/2006)Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2585
L’istituzione del servizio di portierato, non previsto dal regolamento di condominio, che comporti la destinazione ad alloggio del portiere di locali di proprietà comune aventi in precedenza una diversa funzione, e la soppressione del medesimo servizio, nell’opposta ipotesi in cui questo sia previsto dal regolamento anzidetto con destinazione ad alloggio del portiere di locali di proprietà comune, configurano (derivandone, rispettivamente, la nascita e l’estinzione di un vincolo di destinazione pertinenziale a carico di parti comuni) atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per la cui deliberazione — attesa l’equiparazione ditale categoria di atti alle innovazioni disposte dal secondo comma dell’art. 1108 cod. civ. (applicabile al condominio per il rinvio operato dall’art. 1139 dello stesso codice) — è necessaria la maggioranza qualificata (che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e due terzi del valore dell’edificio) prevista dal quinto comma dell’art. 1136 cod. civ., il quale non esaurisce la disciplina delle maggioranze in relazione a tutte le deliberazioni assumibili dall’assemblea dei condomini
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