La domanda di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali svolte da un avvocato in favore di un condominio, è soggetta alla procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, anche se proposta non nei confronti della collettività condominiale, ma di un solo condomino, perché avuto riguardo alla natura di ente di mera gestione non personalizzato del condominio, il singolo condomino va comunque considerato parte sostanziale del rapporto di clientela ancorché non tradotto in un formale rapporto procuratorio.