La responsabilità per i danni causati da vizi di impermeabilizzazione del lastrico solare si ripartiscono secondo i criteri dettati dall'art. 1126 c.c., perché i soggetti tenuti alle opere di manutenzione vanno qualificati, come tali, anche custodi del relativo manufatto.
Questa responsabilità del condominio, concorrente con quella pertinente i titolari del calpestìo, sussiste a prescindere dal diritto relativo a tale titolarità: è quindi indifferente che il diritto stesso consista in una servitù, oppure in una proprietà superficiaria