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Il proprietario risarcisce le molestie subite dall’inquilino

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(22/06/2006)
Il proprietario risarcisce le molestie subite dall’inquilino

Cassazione , sez. III civile, sentenza 07.02.2006 n° 2531

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 2531 del 07/02.2006, ha definito la molestia di diritto per la quale, ai sensi dell’art. 1585 del codice civile, il proprietario deve garantire l’inquilino e tenerlo indenne.

La Suprema Corte osserva che la molestia di diritto si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata, ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore, non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione, si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dalla norma di cui all'art. 1585 cod. civ.




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