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(20/06/2006) Vincolo pertinenziale tra il cortile e l'appartamento Cassazione , sez. II civile, sentenza 02.03.2006 n° 4599 Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso. E'stato, altresì, affermato e ribadito dalla Corte che l'accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell'altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l'edificio rispetto all'appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati. >> Illegittima la trasformazione del lastrico solare dell'edificio in terrazza |
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