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(01/06/2006) Regolamento contrattuale e divieto di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi Cassazione , sez. II civile, sentenza 08.03.2006 n° 4920 In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi, l condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario, che deve partecipare al giudizio in cui si controverte in ordine all'esistenza e alla validità del regolamento: infatti, le limitazioni all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, derivanti dal regolamento contrattuale di condominio, in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche afferiscono immediatamente alla cosa. >> Delibera assembleare e spese di manutenzione dell'impianto di riscaldamento anche per le unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio |
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