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(04/05/2006) Rientra nelle obbligazioni del locatore anche quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità dell’immobile Cass. Sez. III Civ., Sentenza n. 8409 dell'11 aprile 2006 In assenza di patto contrario, incombe all'alienante o disponente l'obbligo di curare l'ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici, richiedenti l'accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell'edificio. In presenza di contratto di locazione, pertanto, tale obbligo deve ritenersi incombere al locatore, quale proprietario o comunque titolare del potere di disposizione sulla cosa. Qualora tale certificato non sia ottenibile, si ha una situazione di grave inadempimento del locatore, a fronte della quale il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. >> Immobili adibiti ad uso non abitativo - prelazione e riscatto |
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