L'amministratore di condominio che falsa il verbale di assemblea condominiale per riconfermare autonamente l'incarico non rischia di essere accusato per truffa.
Invero, se la falsità commessa nel verbale dattiloscritto ben potrebbe costituire artificio idoneo ad indurre in errore una persona, manca peraltro l'elemento dell'ingiustizia del profitto con altrui danno, atteso che l'artificio deve essere finalizzato proprio all'induzione in errore dell'altra parte che per ciò si determini ad un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato.