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(13/04/2006) Realizzazione parcheggio - area pertinenziale Consiglio di Stato, V^ Sezione, decisione n°1608/06 del 29 marzo 2006 L’articolo 9, comma 1, della legge 122/89, e successive modificazioni, stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". La norma continua disponendo che "tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela delle risorse idriche". In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un’area pertinenziale esterna. Segnalazione dall' Avv. Maria Martignetti http://www.pagineprofessionisti.it/professionisti/home.asp?prof=avvocati&nick=STUDIO LEGALE MARTIGNETTI >> Apertura di un passo carrabile e necessità del permesso di costruire |
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