Condominio Web: Home Page

- Home > Archivio > sentenze > urbanistica >
Marciapiedi antistante un edificio condominiale - Obbligo di manutenzione

Home Sentenze Leggi Codice Civile Moduli
Forum F.A.Q. Articoli Libri Manuale
 

(04/04/2006)
Marciapiedi antistante un edificio condominiale - Obbligo di manutenzione

Cass. Civ., III Sez., sentenza n. 16226 del 3 agosto 2005

Nel caso di danno provocato dalla presenza di alcuni buchi sul marciapiedi risponde l’ente pubbllico, e non il condominio dello stabile antistante che non può essere chiamato a rispondere dei danni in nome dell'inadempimento ad un obbligo di gestione manutentiva spettante all'ente che ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale.




Segnala ad un amico
Stampa - Archivio sentenze

 
Acc.Totali 

Home Page | | Pubblicità | Credits
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it
© Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori.