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Installazione di tende da sole e la mancanza di lesione all'estetica dell'edificio

Anche le tende da sole non possono essere considerate lesive dell'estetica dell'edificio.
Avv. Alessandro Gallucci 

In un recente articolo a commento di una sentenza del giudice di pace di Grosseto, s’è avuto modo di evidenziare che, a dire di quel magistrato, il concetto di decoro architettonico e quindi di estetica dell’edificio non è fisso e immutabile ma cambia con il passare del tempo. Ciò che oggi è considerato elemento sgradevole e dannoso, potrebbe non esserlo domani. Risultato: nessun intervento può dirsi automaticamente lesivo del decoro di un edificio.

Per essere più chiari, usando le stesse parole utilizzate dal giudice toscano, “ le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Nel caso esaminato dall’ufficio giudiziario di Grosseto, oggetto del contendere era un condizionatore. In quella circostanza, dopo questa premessa di carattere generale, il magistrato adito ha avuto modo di concludere affermando che “ nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell’immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali” (Giudice di Pace ult. cit.).

Vale la pena ricordare, per essere chiari e precisi, che il decoro architettonico (che non trova una definizione legislativa) è stato definito dalla giurisprudenza come l’insieme delle linee e delle strutture, sia pur estremamente semplici (ossia il decoro è cosa presente, potenzialmente, su ogni edificio), che connotino un edificio imprimendogli una specifica fisionomia.

Alterazione del decoro vuol dire modificazione negativa in grado d’incidere sul valore economico del bene.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, “ l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286). Come dire: non c’è alterazione (rilevante) senza danno economico.

Ad ulteriore corollario di questa premessa di carattere generale è bene aggiungere che, nell’ipotesi di controversia giudiziale avente ad oggetto il decoro dell’edificio, sta all’attore provare l’alterazione e quindi il danno economico.

Ciò detto è utile, vista l’analogia tra le fattispecie, domandarsi: se il condizionatore è, ormai, considerato un bene così diffuso da non essere più capace di alterare l’estetica di un edificio, lo stesso discorso non potrebbe farsi anche per le così dette tende da sole? In buona sostanza: ferma restando la necessità di eventuali autorizzazioni (es. dei proprietari del balcone, superiore, aggettante per il caso di appoggio dei ganci) non può dirsi che, al pari dei condizionatori anche le tende siano ormai entrate nell’ambito della percezione comune come oggetti che non causano deturpazione del decoro di un edificio? La risposta, stando al ragionamento del giudice di pace di Grosseto, non può che essere positiva.

In sostanza, aderendo a questa interpretazione, anche le tende da sole non possono essere considerate lesive dell’estetica dell’edificio.

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