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Immobili adibiti ad uso non abitativo - prelazione e riscatto

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(09/02/2006)
Immobili adibiti ad uso non abitativo - prelazione e riscatto

Cass. III Civ. , Sentenza n. 410 del 12 gennaio 2006

La prelazione urbana prevista a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione che sia stato pretermesso nel caso di vendita del bene locato ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto "ex nunc" a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Quindi La pronuncia, che decide sull’esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento, e che il diritto di riscatto, una volta esercitato, non si trasferisce al successivo cessionario del contratto di locazione.




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