(07/02/2006) Rimborso delle spese anticipate per la conservazione delle parti comuni.
Sezioni unite civili, sentenza 2046 del 31 gennaio 2006.
Nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni, anticipate da un condomino, viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti: cioè, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno.
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