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Ripartizione delle spese di cortili e viali d'acesso condominiali: inapplicabile principio dei ...

Ripartizione delle spese di cortili e viali d'acesso condominiali: inapplicabile principio dei due terzi

(19/01/2006)Cassazione, Sez. II, 14 /09/2005 n. 18194
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
 
Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
 
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;

ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
 
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti.
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