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Illegittima l’ordinanza con la quale si dispone la rimozione di un piccolo impianto di ...

Illegittima l’ordinanza con la quale si dispone la rimozione di un piccolo impianto di climatizzazione

(15/12/2005)T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. III – Sentenza 26 ottobre 2005, n. 4101
Non può parlarsi di abuso edilizio nei confronti di un'attività consistente nell’installazione di un condizionatore d'aria, trattandosi di attività di impianto di uno strumento assolutamente coerente con l'uso normale dell'immobile (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 34). Ne consegue la illegittimità dell’ordinanza con la quale il Comune ha disposto la rimozione di un condizionatore d’aria collocato sulla parete esterna di un fabbricato.
In tal senso anche il Consiglio di Stato che, con il parere n. 2602 del 16 marzo 2005, ha sottolineato come un piccolo impianto di climatizzazione non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da determinarne un apprezzabile mutamento». Si tratterebbe, pertanto, di opere che non sono soggette a controllo urbanistico e per la cui realizzazione non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il divieto di installare climatizzatori di grandi dimensioni perché lesivi del decoro architettonico, inteso come l’insieme di linee e strutture che caratterizzano l’edificio dotandolo di una determinata fisionomia armonica (Corte di Cassazione - civile - sent. n. 12343 del 22 agosto 2003).
 
Segnalazione dall'Amm.re Sabrina Procicchiani
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